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Ecco come funziona l’accordo di integrazione

2 dicembre 2011 – Sulla Gazzetta Ufficiale, lo scorso 11 novembre, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, ossia il Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Tale Regolamento entrerà in vigore il 10 marzo 2012.

 

Di cosa si tratta

Il Regolamento prevede l’obbligo per il cittadino extracomunitario di sottoscrivere un accordo con lo Stato italiano con il quale si impegna a conoscere la lingua italiana e la cultura civica e civile in Italia.
Il preambolo dell’accordo ne caratterizza lo spirito “L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone  l’apprendimento  della  lingua  italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.”

La conoscenza della lingua italiana ed il livello di integrazione dello straniero in Italia sono determinati da un numero di crediti.
Al momento della richiesta del permesso di soggiorno allo straniero, con la sottoscrizione dell’accordo, vengono attribuiti 16 crediti.

L’accordo di integrazione

Il testo di legge prevede che il cittadino extracomunitario che presenta un’istanza di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nel momento dell’ingresso in Italia per la prima volta, se maggiore di 16 anni, sottoscriva con lo Stato allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura, o alla Questura, contestualmente alla presentazione della istanza, un  accordo di integrazione.
L’accordo è costituito da un apposito modello che lo straniero deve compilare e sottoscrivere.
Il modello, nel caso in cui sia sottoscritto e compilato da un minore, compreso tra i 16 ed i 18 anni è sottoscritto anche dai genitori regolarmente soggiornanti.

Gli impegni dello straniero e dello Stato italiano seguenti alla sottoscrizione dell’accordo

Con la sottoscrizione dell’accordo il cittadino extracomunitario si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa);

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Il cittadino extraUe si impegna, inoltre, ad aderire alla Carta dei Valori della Cittadinanza e dell’Integrazione (v. Decreto Ministro dell’interno del 23 aprile 2007) ed a rispettarne i principi in essa contenuti.

Anche in capo allo Stato italiano sorgono degli obblighi nei confronti del sottoscrittore dell’accordo di integrazione: deve, cioè, assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e  sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione. Lo Stato deve, inoltre, sostenere il processo di integrazione dello straniero e assicurargli la formazione civica e un adeguato sostegno all’informazione sulla vita in Italia.

Chi non deve sottoscrivere l’accordo

La legge prevede dei casi di esclusione nei confronti

a) dei minori non accompagnati affidati ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’accordo e’ sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile;

b) delle vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione (v. art 18 del T.U. sull’immigrazione).

Qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un  medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto.

Nel caso in cui, il permesso di soggiorno sia rifiutato e revocato, l’accordo decade immediatamente.

Formazione civica e civile della cultura italiana

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, il cittadino extraUe che ha fatto ingresso in Italia  è obbligato a partecipare a corsi informativi sulla cultura civica e civile italiana con i quali gli vengono fornite:
– informazioni sulla Costituzione italiana e sul funzionamento delle Istituzioni Pubbliche, sulla vita civile in Italia ed in particolare, riguardo ai settori della sanità, scuola, servizi sociali, lavoro ed obblighi fiscali;
– informazioni circa i diritti e dei doveri in Italia, sulle facoltà e gli obblighi relativi al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l’ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento all’obbligo di istruzione.

La partecipazione è gratuita e lo straniero è aiutato nella comprensione di quanto detto nel corso di formazione mediante materiali tradotti.
La mancata partecipazione al corso di formazione comporta la decurtazione di 15 crediti.

I crediti

Con la sottoscrizione dell’accordo, lo straniero si impegna a conoscere la lingua italiana ed a conoscere e rispettare la cultura civile italiana.
Il grado di conoscenza e di integrazione all’interno dell’Italia è indicato da un certo numero di crediti. I crediti di partenza sono 16, attribuiti all’atto della sottoscrizione dell’accordo e corrispondenti al livello A1 della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile in Italia.
Più è alto il numero di crediti, più è alto il livello di integrazione, più è basso più lo straniero non è considerato integrato.

Riconoscimento di ulteriori crediti
Ai crediti assegnati al momento della sottoscrizione dell’accordo possono successivamente sommarsene altri, sulla base di un apposita tabella.
La tabella prevede che ad un determinato grado di conoscenza della lingua italiana, ad una buona conoscenza della cultura civica, così come nel caso di frequenza di corsi di istruzione o formazione, consegua il riconoscimento di un certo numero di crediti.
Ulteriori crediti possono essere assegnati per la frequenza di corsi universitari.
I crediti vengono riconosciuti anche in casi particolari, ad esempio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per la scelta del medico di base, per lo svolgimento di attività di volontariato, nel caso di locazione, acquisto o accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo.

Decurtazione dei crediti
Così come i crediti possono essere aumentati, in presenza di determinati fatti possono essere diminuiti. Un’altra tabella, prevede infatti i casi in cui il numero di crediti può subire una decurtazione.
Così nel caso di condanne, anche non definitive, per la commissione di reati i crediti saranno diminuiti. Più è grave il reato commesso più alto sarà il numero di crediti decurtati.
Stesso discorso vale anche per quanto riguarda illeciti amministrativi e fiscali.
In questi casi è prevista la decurtazioni di crediti per sanzioni pecuniarie pari o superiori a diecimila euro.

Durata dell’accordo e verifica dei crediti

L’accordo sottoscritto dal cittadino extracimunitario ha durata biennale (2 anni).
Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico invia una comunicazione allo straniero per invitarlo a produrre la documentazione attestante l’ aggiunta di nuovi crediti.
Nel caso in cui lo straniero non sia in possesso di tale documentazione, dovrà presentare i documenti che dimostrino che ha almeno iniziato o si è adoperato per l’adempimento di quanto previsto nell’accordo.
In assenza della documentazione, lo straniero può svolgere un test di verifica gratuito presso lo Sportello Unico.
Se il permesso di soggiorno ha durata inferiore a due anni, un mese prima della scadenza del permesso, lo Sportello Unico procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione e se lo straniero non vi ha partecipato, gli decurta 15 crediti.
Prodotta la documentazione necessaria ed eventualmente effettuati i test di verifica, lo Sportello Unico procede ad assegnare o decurtare i crediti.

Importante attenzione viene data dal Regolamento all’obbligatorietà, da parte dei genitori, dell’istruzione dei figli soggiornanti in Italia. Infatti, il mancato adempimento a tale obbligo, comporta, salva la dimostrazione di essersi effettivamente adoperati a tal fine, l’integrale decurtazione di tutti i crediti ricevuti in partenza, ed anche di quelli successivamente acquisiti con la conseguenza più grave cioè la  risoluzione dell’accordo.

Esito della verifica dei crediti

Al termine della verifica a seconda del numero di crediti acquisiti o decurtati si potranno avere diverse conseguenze.

Nel caso in cui lo straniero abbia raggiunto la soglia di adempimento (30 crediti) e la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile sia al livello A2, lo straniero riceverà un attestato e l’accordo si considererà sciolto.
Nel caso del raggiungimento di 40 o più crediti lo straniero può accedere con agevolazioni ad attività formative e culturali.

Se lo straniero non ha raggiunto la soglia di adempimento ma il numero di crediti è superiore a 0, oppure se il livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile non è al livello A2, l’accordo è prorogato per un anno.

Se il numero dei crediti è pari od inferiore a 0, l’accordo viene risolto e ciò comporta la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello Sportello Unico alla Questura.
Nel caso in cui lo straniero, si trovi in uno dei casi per cui è previsto il divieto di espulsione, l’Amministrazione, tenendo conto dell’inadempimento, adotterà altri provvedimenti.

Sospensione dell’accordo

L’accordo può essere sospeso o prorogato per causa di forza maggiore o per un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute devono essere dimostrati attraverso idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Anagrafe nazionale

Infine, è prevista l’istituzione di un’anagrafe nazionale per gli intestatari degli accordi di integrazione nella quale vengono inseriti, per ciascuno straniero, i suoi dati anagrafici e quelli dei familiari, gli estremi dell’accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, i crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica,  e più in generale tutte le vicende modificative ed estintive dell’accordo.

Avv. Andrea De Rossi

 

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