in

Ricongiungimenti. “Questi i requisiti per le case”

Il Viminale suggerisce ai Comuni di prendere come riferimento un decreto del ministero della Sanità. Ecco cosa prevede

Roma – 19 novembre 2009 – La legge sulla sicurezza, in vigore dall’8 agosto scorso, ha modificato le regole per i ricongiungimenti, prevedendo che chi porta un familiare in Italia deve avere “un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.

In mancanza di altre indicazioni, ogni Comune si sta regolando a modo suo, e questo rischia di creare disparità di trattamento: un alloggio con caratteristiche considerate  idonee a Milano, ad esempio, potrebbe non essere a norma per il ricongiungimento a Roma. Per ovviare al problema, il ministero dell’Interno ha suggerito ieri a tutti i Comuni di prendere come riferimento il decreto del ministero della Sanità del 5 luglio 1975.

Ecco alcuni dei parametri fissati da quel decreto:

I soffitti devono essere alti almeno 2,70 metri, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare, l’altezza minima dei locali abitabili può scendere a 2,55 m.

Devono poi esserci almeno  14 metri quadrati a disposizione per ciascuno dei primi 4 abitanti, che scendono a 10 mq per ciascuno dei successivi. Ogni alloggio deve avere un soggiorno di almeno 14 mq,  stanze da letto di almeno 9 mq, se per una persona, o di almeno 14 mq, se per due persone. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono avere una finestra apribile.

L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq, e non inferiore a 38 mq, se l’alloggio è per due persone. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento, se le condizioni climatiche lo richiedano, con una temperatura compresa tra i 18 °C ed i 20 °C uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta. La stanza da bagno deve avere una finistra per il ricambio dell’aria o un impianto di aspirazione meccanica.

Scarica
La circolare del ministero dell’Interno del 18 novembre 2009

Il decreto del ministero della Sanità del 5 luglio 1975

Elvio Pasca

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Regolarizzazione. Ho fatto la domanda, posso non assumere?

Seconde generazioni: “Subito una riforma della cittadinanza”