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TAR Bologna 3.7.09 Revoca permesso e diniego permesso CE atti dovuti se c’è condanna stupefacenti

TAR Bologna sezione I Sentenza n. 1030 del 7 luglio 2009
E’ legittimo il diniego del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale revoca del permesso di soggiorno in presenza di condanne ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale ex art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (nel caso di specie condanna per reati inerenti gli stupefacenti). In merito alla revoca, il cui esame è pregiudiziale, è sufficiente a sorreggerla il criterio dell’automatico effetto preclusivo della condanna penale in materia di stupefacenti (non essendo il provvedimento revocato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), per cui l’amministrazione emittente non era tenuta a valutare in concreto, ex art. 9 quarto comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3) la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento socio-lavorativo in Italia.
La revoca rappresenta per l’Autorità procedente un atto dovuto in corrispondenza della condanna irrevocabile, in sede penale, per tale tipologia di reati. Il legislatore, infatti, ha attribuito una valenza immediatamente ostativa a comportamenti penalmente sanzionati, ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico, a prescindere dalle eventuali circostanze che siano rappresentate nella sentenza penale della lieve entità del fatto, del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto al diniego del permesso CE è atto meramente consequenziale e vincolato anch’esso. Alla luce di ciò il ricorso è infondato.

 

N. 01030/2009 REG.SEN.
N. 00612/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 612 del 2009, proposto da:
Ahmed El Almi, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgia Foppa Vincenzini, Marco Stradiotti, con domicilio eletto presso Marco Stradiotti in Bologna, via A. Costa N. 4/2;
contro
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero dell’Interno;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Modena emesso il 16 marzo 2009, che ha disposto il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perodo, nonchè della revoca del titolo di soggiorno nr. SMO502346 del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18—6-2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, oltre al rifiuto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la revoca del precedente titolo di soggiorno n.SMO502346 in relazione ad una condanna per spaccio di stupefacenti (eroina) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (sentenza del Tribunale di Modena 27.11.2007 divenuta irrevocabile il 21.5.2008);
Che quanto alla revoca, il cui esame è pregiudiziale, è sufficiente a sorreggerla il criterio dell’automatico effetto preclusivo della condanna penale in materia di stupefacenti (non essendo il provvedimento revocato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), per cui l’amministrazione emittente non era tenuta a valutare in concreto, ex art. 9 quarto comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3) la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento socio-lavorativo in Italia;
– che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
– che l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce la non ammissibilità dello straniero “che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti”;
– che il provvedimento di revoca impugnata rappresenta per l’Autorità procedente un atto dovuto in corrispondenza della condanna irrevocabile, in sede penale, per tale tipologia di reati;
– che il legislatore ha infatti attribuito una valenza immediatamente ostativa a comportamenti penalmente sanzionati, ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico, a prescindere dalle eventuali circostanze che siano rappresentate nella sentenza penale della lieve entità del fatto, del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
– che va esclusa la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, in presenza di un provvedimento avente natura vincolata, il cui contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 6004).
– che il diniego del permesso CE è atto meramente consequenziale e vincolato anch’esso;
Ritenuto, pertanto, il ricorso manifestamente infondato;
Ritenuto tuttavia che sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18-06-2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 

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