Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva Ue su rifigiati e protezione sussidiaria. Scarica il testo
È arrivato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 19 gennaio il decreto legislativo 251/2007, che spiega come verranno attribuiti gli status di “rifugiato” o di “persona ammessa alla protezione sussidiaria”, qualifiche previste dalla direttiva 2004/83/CE. Il testo individua i requisiti minimi e i diritti che conseguono al riconoscimento.
Il rifugiato, spiega una nota del Viminale, è “il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”. Lo stesso vale per “l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno”
È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
Sono esclusi gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. No alla protezione anche per chi ha commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità oppure reati gravi o atti crudeli.
Se il permesso per asilo rilasciato ai rifugiati è quinquennale e rinnovabile, quello per protezione sussidiaria dura tre anni e può essere rinnovato solo quando sussistono le condizioni per le quali è stata concessa la protezione, ma è comunque convertibile in altri tipi di permesso. Chi viene ammesso alla protezione può riunire in Italia la famiglia.
In entrambi i casi si hanno gli stessi diritti degli italiani per l’accesso al lavoro (subordinato o autonomo), alla formazione professionale e ai tirocini o per l’iscrizione agli albi professionali. Il titolare di questi permessi può inoltre essere assunto nel pubblico impiego come se fosse un cittadini dell’Unione Europea. Anche sul fronte dell’assistenza sociale e sanitaria scattano gli stessi diritti degli italiani, e lo stesso vale per l’accesso all’istruzione dei minori, mentre i maggiorenni verranno equiparati ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Per il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri si applicano le norme previste per gli italiani.
Elvio Pasca