in

Per permessi di soggiorno e ricongiungimenti servono ancora i certificati

Niente autocertificazioni per le procedure previste dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal regolamento di attuazione. La precisazione del Viminale

Roma – 21 febbraio 2012 – Autocertificazione per tutti, ma non per gli immigrati. O, meglio, non per le procedure previste dal norme sull’immigrazione, come le domande di ricongiungimento familiare o i rinnovi dei permessi di soggiorno.

 

Molti cittadini stranieri avevano pensato di dire addio alle via crucis tra gli uffici pubblici quando, il primo gennaio scorso, erano entrate in vigore le nuove norme sulla documentazione amministrativa. Prevedono, tra le altre cose, che gli uffici pubblici non rilascino più certificati da utilizzare in altri uffici pubblici, perché le informazioni che contengono sono già note alla Pubblica Amministrazione. Questo da più spazio, quindi, all’autocertificazione.

Quelle norme però, come ha sottolineato qualche settimana fa una circolare del ministero dell’Interno, hanno modificato solo alcuni passaggi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, lasciando invariato l’articolo 3. Questo prevede che “i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive […]fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.

Il direttore centrale dell’immigrazione e delle frontiere del ministero dell’Interno Rodolfo Ronconi ha quindi precisato che, finchè non verrà cambiata la legge, per i procedimenti amministrativi curati dal Viminale “debbano sempre essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo unico dell’immigrazione o nel relativo regolamento di attuazione”.

Questo vuol dire, ad esempio, che servono ancora i certificati del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti per chiedere la carta di soggiorno, così come il certificato di idoneità alloggiativa per farsi raggiungere in Italia da un familiare. Secondo lo stesso principio, i disoccupati che chiedono un permesso per attesa occupazione devono continuare a presentare il certificato di iscrizione al collocamento e agli studenti serve quello dell’università per rinnovare il loro permesso.

Non è detto, comunque, che eliminare quei certificati avrebbe davvero semplificato la vita ai cittadini stranieri. Prima delle precisazioni del ministero dell’Interno, la Uil aveva infatti lanciato un allarme: dal momento che le Questure non sono collegate a tutte le banche dati pubbliche, per verificare eventuali autocertificazioni avrebbero dovuto contattare Comuni, Università e Tribunali e questo avrebbe dilatato ulteriormente i tempi delle pratiche.

Ora l’importante è che questa interpretazione arrivi a tutti gli uffici pubblici. C’è il rischio (e alcune segnalazioni arrivate in redazione sembrano confermarlo) che ad esempio chi chiede un certificato di idoneità alloggiativa in Comune si senta rispondere che “non può più essere rilasciato, ormai si autocertifica”.

Le precisazioni del ministero dell’Interno

Elvio Pasca

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Terzi: “Anche il Nordafrica subisce l’immigrazione”

Ecri: “In Italia ancora razzismo contro immigrati e rom”