Una circolare esplicativa sulle nuove norme. "Tempo congruo" prima di chiudere le attività che non sono in regola Mentre continua la protesta dei phone center lombardi contro le nuove norme regionali (sabato scorso a Milano hanno marciato in centinaia, tra titolari e lavoratori), la Regione ha emanato una circolare esplicativa sull’ormai famigerata legge 6/2006.
Il documento chiarisce innanzitutto che negli stessi locali in cui si esercita attività di phone center ci possono essere anche delle postazioni internet ("in quanto tramite tale strumento è anche possibile effettuare telefonate") e si possono inoltre vendere schede telefoniche e ricariche per cellulari. È invece vietata la vendita di alimenti, se non attraverso dei distributori automatici.
I Comuni devono individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa l’apertura di nuovi phone center, ma quelli già attivi possono continuare a esercitare dove si trovano. Chi però non riesce ad adeguare il suo locale, dovrà cercarne uno più adatto solo nelle zone individuate dal Comune.
I servizi igienici riservati al personale possono essere realizzati all’esterno, anche con un wc chimico, in prossimità del locale. Se non è possibile, il titolare deve comunque "garantire l’utilizzo di altri servizi prossimi al locale".
Al contrario di quanto succede per le altre attività commerciali, non è prevista nessuna deroga all’obbligo di chiusura settimanale, nemmeno a dicembre, ma il giorno è a scelta degli esercenti e non del comune. Le attività inserite in un centro commerciale osserveranno orari e giorno di chiusura di quest’ultimo.
E se, dopo un controllo, l’esercizio non risulta in regola?
"Il Comune – spiega la circolare – avvia il procedimento di revoca dell’autorizzazione o di inibizione dell’attività, concedendo un termine per la presentazione delle controdeduzioni. Da quel momento il Comune potrà determinare un tempo ritenuto congruo per la conclusione del procedimento in considerazione delle ragioni addotte dal titolare. Potrà essere previsto, ad esempio, un termine fino a 180 giorni nel caso in cui il mancato adeguamento sia dovuto all’assenza di un piano di localizzazione comunale".
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l.r. 3 marzo 2006, n° 6. Circolare esplicativa
(26 marzo 2007)
Elvio Pasca

