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Protezione sussidiaria? Sì al ricongiungimento

Gli Sportelli Unici devono rilasciare i nulla osta. La circolare del Viminale

Roma – 6 marzo 2008 – Anche chi ha un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria può riunire in Italia la sua famiglia.

La precisazione arriva dal Ministro dell’Interno che ieri ha invitato tutte le Prefetture, e quindi gli sportelli unici per l’immigrazione, a rispettare le nuove norme sulle protezione internazionale entrate in vigore lo scorso gennaio con il decreto legislativo 251/2007.

Quel testo ha introdotto lo status di “persona ammessa alla protezione sussidiaria”, riservato a chi, pur vedendosi negata la qualifica di rifugiato, correrebbero dei rischi gravi se tornasse nel Paese da cui è fuggito. In questo caso viene rilasciato un permesso triennale, rinnovabile solo se sussistono le condizioni per le quali è stata concessa la protezione, ma comunque convertibile in un permesso per lavoro.

Chi ottiene la protezione ha anche diritto al ricongiungimento familiare. Ecco allora che, come si legge nella circolare del Viminale, “è estesa la possibilità, da Parte degli Sportelli Unici per l’immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria”.

“Il nulla osta potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria”. Conversione che, conclude al circolare, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza.

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Ministero dell’Interno – Circolare 5 marzo 2008 – prot. n. 0001092 – Oggetto: Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Elvio Pasca

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