La Cassazione dice no a un immigrato dal Burkina Faso. “Problemi nel suo villaggio, non in tutto il Paese”
Roma – 25 marzo 2011 – No alla concessione generalizzata della protezione internazionale nei confronti degli immigrati. Lo ha rilevato la Cassazione, fissando i criteri in base ai quali va riconosciuto all’immigrato il diritto alla protezione. In particolare, la sesta Sezione civile chiarisce che per ottenere una protezione di questo tipo non bastino "problemi locali" ma devono essere ricollegati "ad una situazione generale" di disordini in un paese.
Nel dettaglio la Cassazion ha respinto il ricorso di un cittadino del Burkina Faso. Questo chiedeva appunto la protezione internazionale al nostro paese in quanto era stato costretto ad abbandonare il suo villaggio a seguito di scontri feroci in occasione dell’elezione del capo villaggio, ma la Corte ha rilevato che "la protezione umanitaria non spetta automaticamente in ogni ipotesi di insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione sussidiaria".
Il nuovo sistema di protezione internazionale, spiega infatti la Suprema Corte, "ha introdotto la nuova misura della protezione sussidiaria che puo’ ritenersi in parte nuova e in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento ai permessi di natura umanitaria".
In particolare, la Cassazione spiega che "la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti". Il riscontro positivo di questa condizione, in pratica, "da’ diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di complesso quadro di diritti e facolta’ (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle commissioni territoriali".
Insomma, sintetizza la Cassazione, con la domanda di protezione internazionale, l’immigrato che la richiede "ha diritto all’esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, ma senza escludere la possibilita’ del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali o da quelli previsti nel decreto legislativo del 2007 che fanno riferimento alla minaccia grave ed individuale alla vita di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
Nel caso in questione, spiega ancora la Cassazione nell’ordinanza 6869, giustamente la Corte d’Appello di Cagliari aveva negato all’immigrato la protezione internazionale in quanto l’immigrato "ha esposto problemi sorti all’interno del proprio villaggio e non ricollegabili ad una situazione generale del paese di origine".