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Regolarizzazione 2020, chiarimenti Inail per i datori di lavoro nella pesca e nell’industria alimentare

Roma, 12 luglio 2021 – L’Inail ha fornito nuove istruzioni per l’apertura delle posizioni assicurative a seguito della regolarizzazione del 2020 (articolo 103 del decreto-legge 19 maggo 2020, n. 34). Non riguardano i datori di lavoro agricoli e domestici, ma quelli “operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande“.

Una circolare del 9 luglio 2021 chiarisce “che il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

Invece, il datore di lavoro già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare, sempre attraverso l’apposito servizio online, la denuncia di variazione se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail. Se, al contrario, l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata ad una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

– il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

– il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;

– la data di inizio del rapporto di lavoro, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare n. 20 del 9 luglio 2021.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa”.

Fonte: Inail/Integrazionemigranti.gov.it

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