Roma, 30 maggio 2020 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell’emersione degli stranieri, ecco il testo.
Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale n. 137 del 29.05.2020)
Articolo 1
Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
- I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico).
- Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certaprovenienti da organismi pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. - Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
- Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell’utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.
Articolo 2
Presentazione all’INPS dell’istanza in favore di cittadini italiani e dell’Unione europea
- I datori di lavoro di cui all’art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, presentano istanza telematica all’INPS.
- Le istanze, con i contenuti previsti all’art. 6 del presente decreto, sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.
Articolo 3
Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo
- I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
- Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta. - Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l’apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall’interessato.
- L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno e’ fissato nella misura di euro 30.
Articolo 4
Settori di attività
- Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. - Le specifiche attività che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
[omissis]
Art. 8
Pagamento dei contributi forfettari per la procedura
- L’istanza di cui agli articoli 1 e 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore.
- Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di cui all’art. 1, è, inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- L’istanza di cui all’art. 3 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i costi di cui all’art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell’interessato.
- I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini dell’imposta sul reddito e sono versati con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l’altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
- In caso di inammissibilità,archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa,non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari.
- Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
- I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’interno e all’INPS.
Articolo 9
Requisiti reddituali del datore di lavoro
- L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui,salvo quanto previsto al comma 2.
- Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
- Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
- Nella valutazione della capacita’ economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.
- In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.
Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analiticorisultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. - La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
[omissis]
Articolo 13
Comunicazione obbligatoria di assunzione
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agliobblighi di comunicazione di cui all’art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
Testo completo Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
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