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Rifugiati. Per rinnovare il permesso di soggiorno non servono una casa o la residenza

Il ministero dell’Interno richiama le Questure: "Nessun obbligo di dimostrazione dell’alloggio né della iscrizione anagrafica". La circolare 

 
Roma – 22 giugno 2015 – Per chi scappa da guerre e persecuzioni e ottiene la protezione internazionale in Italia (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) uno dei problemi principali è proprio quello dell’alloggio. Ufficialmente accogliamo, in realtà non offriamo un tetto sotto cui dormire. 
 
Fondi e progetti di ospitalità e integrazione sono largamente insufficienti e così a tanti non rimane che cercare sistemazioni di fortuna, in stabili occupati abusivamente,  per strada, sotto i ponti… In quei casi può essere difficile iscriversi all’anagrafe e prendere la residenza, ma alcune Questure, come quella di Roma, ritengono che questa sia indispensabile per il permesso di soggiorno  e così respingono le domande di rinnovo. 
 
Per fortuna qualche giorno fa si è fatto sentire il ministero dell’Interno, che ha richiamato Questure e Comuni con una circolare
 
“Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l’obbligo di dimostrazione dell’alloggio né della iscrizione anagrafica” scrive il Ministero. Ricorda inoltre che anche chi non ha una “situazione alloggiativa effettiva” può essere iscritto all’anagrafe nel registro dedicato alle persone “senza fissa dimora” e chiede ai prefetti di farlo presente agli uffici comunali. 
 
 
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Titolari di protezione internazionale – rinnovo del permesso di soggiorno