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Studenti universitari, i chiarimenti del Viminale sui rinnovi

Ecco cosa deve fare chi cambia facoltà. Scarica il telegramma

Roma – 29 febbraio 2008 – Il Ministero dell’Interno, con un telegramma urgente del 21 febbraio 2008, ha fornito dei chiarimenti sul rinnovo dei permessi per studio universitario.

Il D.Lgs. 154/07 ha modificato il testo unico sull’immigrazione prevedendo espressamente la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche nel caso in cui il titolare sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello in virtù del quale aveva ottenuto il visto di ingresso. Il telegramma, escludendo comunque la rinnovabilità per passaggio a corsi privati, ha espressamente distinto le ipotesi di rinnovo.

Nel caso di prosecuzione degli studi in un corso diverso da quello inizialmente seguito o nel caso di iscrizione ad un nuovo corso al termine del conseguimento di un titolo accademico, presso la stessa sede universitaria, lo studente, al fine del rinnovo dovrà presentare tutta la documentazione comprovante la nuova iscrizione. Così anche nel caso in cui, dopo aver conseguito un titolo accademico, si iscriva ad altro corso universitario presso un’altra sede universitaria.

Per la prosecuzione di un corso di laurea analogo o diverso presso una diversa sede universitaria, rispetto a quella inizialmente frequentata, l’Ateneo rilascerà il nulla osta al trasferimento e lo comunicherà alla nuova università e alla Questura del luogo in cui si trova la nuova sede. Il nuovo ateneo confermerà l’iscrizione allo studente extraUe ed informerà la Questura.

Tali chiarimenti si sono resi necessari, probabilmente, per contrastare una prassi ormai diffusa in molte Questure che emettevano provvedimenti di diniego di rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di studio a quegli studenti extracomunitari che nel corso del soggiorno sul territorio italiano mutavano il corso di laurea o semplicemente la sede universitaria. Ciò in virtù, non tanto di una interpretazione “restrittiva”, quanto di una erronea applicazione della circolare n. 300/C/2001/1951/P/12.214.39/1^Div. del Ministero dell’Interno del 16 gennaio 2002, la quale nella prima parte sancisce “Ne consegue che il titolo di soggiorno per motivi di studio non possa essere utilizzato, durante il periodo di validità, o rinnovato alla sua scadenza, per la frequenza di un corso diverso, in sostituzione ovvero al termine di quello originario”.

Infine, il D. Lgs n.154/07 disciplina anche l’ipotesi di soggiorno nel territorio italiano di cittadini extraUe già in possesso di un permesso per motivi di studio rilasciato da un altro Stato Membro dell’Unione Europea.In tali casi è ammesso il soggiorno in Italia per periodi superiori a 90 giorni al fine di proseguire oppure integrare gli studi già iniziati nell’altro Stato Membro e sempre nel rispetto delle condizioni previste dal citato decreto e dal successivo telegramma.

Scarica il Telegramma urgente

Scarica il D. Lgs. N. 154/07

avv. Mascia Salvatore

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