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Tassazione del 2% per i trasferimenti di denaro, istruzioni per l’uso

Paga l’imposta solo chi è cittadino extra UE e non ha matricola INPS e codice fiscale 

Roma – 29 novembre 2011 – La legge 148 del 14 settembre 2011, entrata in vigore il 17 dello stesso mese, introduce nuovi obblighi per tutti gli operatori e gli utenti dei servizi di money transfer che operano in Italia. In pratica viene istituita un’imposta di bollo del 2% dell’importo trasferito per ogni operazione, con un minimo di 3 euro.  La tassa si paga comprando una marca da bollo in tabaccheria e allegandola al trasferimento.

Attenzione però, perché l’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea e per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di codice fiscale e matricola INPS.

A scanso di equivoci, la matricola INPS è riportata su uno qualsiasi dei seguenti documenti:

•    Cedolino paga di qualsiasi tipo
•    CUD con pagina riportante la matricola INPS
•    F24 con sezione INPS compilata
•    Bollettino dei contributi INPS

Bastano quindi matricola INPS e codice fiscale per non essere tassati, qualsiasi sia la cittadinanza del mittente e la destinazione d’invio del denaro.

La nuova tassa ha creato perplessità e qualche difficoltà tra i migranti e gli operatori di money transfer, da qui la necessità di fare chiarezza su chi è effettivamente tenuto a versare il 2% sulla transazione.

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