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Traffico di migranti, la Consulta salva le pene del Decreto Cutro: fino a 30 anni per morti e feriti

Roma, 6 luglio 2026 – Le pene previste per chi favorisce l’ingresso irregolare di migranti provocando, come conseguenza non voluta, la morte o il grave ferimento delle persone trasportate sono compatibili con la Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza numero 120 del 2026, depositata il 3 luglio, respingendo le principali questioni sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa.

Al centro del giudizio c’era l’articolo 12-bis del Testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 con il cosiddetto Decreto Cutro. La norma prevede la reclusione da venti a trent’anni quando dal trasporto irregolare derivano la morte di più persone oppure la morte di almeno una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. La pena scende da quindici a ventiquattro anni in caso di una sola vittima e da dieci a venti anni quando si verificano soltanto lesioni gravi o gravissime.

La questione era nata da un procedimento riguardante il trasporto via mare di 34 migranti dalla Libia verso la Sicilia. L’imbarcazione, giudicata inadeguata alla traversata, entrò in collisione con una motovedetta intervenuta per il soccorso: tre persone morirono e altre dieci rimasero ferite. Il giudice di Siracusa aveva messo in dubbio la proporzionalità di pene così elevate, soprattutto considerando che la norma può essere applicata anche a persone non appartenenti alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico.

La Corte costituzionale ha riconosciuto apertamente la straordinaria severità del sistema sanzionatorio. Tuttavia, secondo i giudici, questa durezza non è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte punite. La norma riguarda infatti trasporti realizzati in condizioni capaci di mettere concretamente in pericolo la vita e l’incolumità delle persone o di sottoporle a trattamenti inumani e degradanti, con conseguenze che possono arrivare alla morte o a lesioni gravissime.

Per la Consulta, quindi, il reato non protegge soltanto il controllo delle frontiere o la gestione dei flussi migratori. Al centro della tutela ci sono anche, e soprattutto, i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel traffico illecito, a cominciare dalla loro vita e integrità fisica. È proprio la combinazione tra condizioni di viaggio estremamente pericolose e conseguenze mortali a giustificare, secondo la Corte, una risposta penale particolarmente severa.

Il nodo dei “migranti-scafisti”

Una parte importante della sentenza riguarda la figura del cosiddetto “migrante-scafista”: una persona estranea all’organizzazione criminale che, durante la traversata, viene incaricata occasionalmente di guidare l’imbarcazione, utilizzare il telefono satellitare o svolgere altri compiti logistici.

La Corte riconosce che, in molti casi, queste persone possono essere state costrette ad assumere tale ruolo attraverso minacce o violenze, oppure possono averlo fatto per affrontare un’emergenza durante il viaggio. Per questo motivo, la loro posizione deve essere valutata caso per caso e non può essere automaticamente equiparata a quella dei trafficanti che organizzano e finanziano le traversate.

Quando una persona è costretta a collaborare per sottrarsi a un pericolo grave, alle violenze dei trafficanti o alle condizioni degradanti dei luoghi di detenzione, può entrare in gioco lo stato di necessità, con la possibile esclusione della responsabilità penale. In altri casi, il giudice può ricorrere alle attenuanti previste per chi ha fornito un contributo di minima importanza o ha agito in una condizione di forte soggezione psicologica.

La Consulta ha quindi mantenuto in piedi l’impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto Cutro, ma ha allo stesso tempo indicato ai giudici la necessità di distinguere con attenzione tra chi gestisce il traffico di esseri umani e chi, pur avendo svolto un ruolo nella traversata, può essere stato a sua volta vittima del sistema criminale.

La decisione conferma così una linea di forte severità nei confronti delle traversate organizzate in condizioni letali, sottolineando però che la pena deve sempre essere adattata alla responsabilità concreta della singola persona coinvolta. Le questioni sulla sproporzione delle pene sono state dichiarate non fondate, mentre quelle relative al divieto di bilanciamento tra alcune circostanze e all’assenza di un’attenuante per i fatti di lieve entità sono state dichiarate inammissibili.

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