Roma, 23 giugno 2026 – Una persona straniera trattenuta illegittimamente in un Centro di permanenza per i rimpatri può chiedere il risarcimento del danno anche se non ha preventivamente impugnato il provvedimento di trattenimento o di proroga. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, una decisione destinata ad avere un impatto significativo sul rapporto tra politiche migratorie, responsabilità dello Stato e tutela dei diritti fondamentali.
Il caso riguarda il trattenimento di un cittadino straniero in un ex CIE, oggi CPR, protrattosi per diversi mesi. Al centro della vicenda vi erano alcuni provvedimenti di proroga adottati senza il pieno rispetto delle garanzie procedurali, in particolare senza un effettivo contraddittorio e senza la corretta audizione della persona trattenuta. Proprio queste violazioni avevano portato i giudici di merito a riconoscere un danno non patrimoniale per l’illegittima privazione della libertà personale e per la lesione del diritto di difesa.
La questione giuridica sottoposta alle Sezioni Unite era particolarmente delicata: per ottenere il risarcimento, lo straniero avrebbe dovuto prima impugnare il provvedimento di proroga del trattenimento, ottenendone l’annullamento? La risposta della Cassazione è negativa. Secondo la Corte, l’azione risarcitoria è autonoma rispetto al rimedio impugnatorio. In altre parole, la richiesta di danni può essere proposta anche senza che il provvedimento sia stato prima contestato con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
La Suprema Corte distingue infatti tra due piani diversi. Da una parte c’è il rimedio cosiddetto “caducatorio”, cioè l’impugnazione finalizzata a rimuovere il provvedimento illegittimo. Dall’altra c’è il rimedio risarcitorio, che serve invece a riparare il pregiudizio già subito dalla persona a causa della privazione illegittima della libertà. Si tratta, secondo i giudici, di strumenti autonomi, complementari e concorrenti, entrambi orientati a garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali.
La decisione non significa che il giudice civile possa annullare direttamente il provvedimento non impugnato. La Cassazione chiarisce infatti che, nel giudizio risarcitorio, il giudice può e deve valutare la legittimità del trattenimento solo in via incidentale, cioè esclusivamente per verificare se esistano i presupposti dell’illecito civile e per quantificare l’eventuale danno. Il provvedimento, quindi, non viene formalmente cancellato, ma la sua invalidità può essere esaminata ai fini della responsabilità dello Stato.
Il punto centrale della sentenza è il riconoscimento del trattenimento nei CPR come una misura che incide direttamente sulla libertà personale. Proprio per questo, ogni violazione delle garanzie procedurali previste dalla legge e dai principi costituzionali può trasformare la misura in una privazione illegittima della libertà. In questi casi, la persona trattenuta deve poter accedere a un rimedio effettivo, anche sul piano economico, per ottenere la riparazione del danno subito.
La Cassazione richiama in questo quadro anche i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare l’esigenza che ogni privazione della libertà sia sottoposta a garanzie reali e non meramente formali. Il diritto al contraddittorio, l’assistenza del difensore e la possibilità di essere ascoltati non sono passaggi burocratici, ma strumenti essenziali per evitare che il trattenimento amministrativo diventi arbitrario.
La sentenza rappresenta quindi un passaggio importante nella giurisprudenza sui CPR. Da un lato conferma che lo Stato può essere chiamato a rispondere quando il trattenimento dello straniero avviene in assenza delle garanzie dovute. Dall’altro rafforza l’idea che la tutela della libertà personale non possa dipendere esclusivamente dalla tempestiva impugnazione del provvedimento, soprattutto quando il danno si è già prodotto.
Con questa decisione, le Sezioni Unite fissano un principio chiaro: chi ha subito un trattenimento illegittimo può chiedere il risarcimento del danno in via autonoma. Una pronuncia che riafferma il valore costituzionale della libertà personale e richiama le istituzioni alla necessità di garantire controlli effettivi, procedure corrette e pieno rispetto dei diritti anche nelle fasi più delicate delle politiche di rimpatrio.


