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Via i clandestini anche se hanno figli a scuola

Sentenza della Cassazione. Prevale la tutela delle frontiere, altrimenti le famiglie “strumentalizzerebbero” i minori

Roma – 11 marzo 2010 – Gli immigrati irregolari vanno espulsi anche se hanno figli che frequentano la scuola dell’obbligo. 

Lo dice la Cassazione, sottolineando che la scuola non può più essere un motivo  "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli immigrati  irregolari. Diversamente, scrive la I Sezione civile nella sentenza  5856, si "finirebbe col legittimare l’inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l’infanzia".

La Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un  cittadino albanese senza permesso di soggiorno, padre di due figli in eta’ scolare e marito di una donna in attesa della  cittadinanza italiana per adozione. L’uomo chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai figli, che con un suo allontanamento avrebbero subito “un vero e  proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro  futuro”.

Nel ricorso, il cittadino albanese si appellava alle norme del testo unico sull’immigrazione che tutelano l’unità familiare. In particolare, l’ articolo 31 recita che “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare”.

Ma secondo i giudici, "L’articolo 31 del testo unico non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore essendo invece essa correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità collegate al ciclo scolastico".

Inoltre, il fatto che i bambini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano rintracciato stabili amicizie non e’ circostanza eccezionale ne’ transeunte, poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell’istruzione obbligatoria rappresenta un’esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo".

Secondo la Cassazione, “la necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l’assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano” è subordinata “al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espulsione".

I giudici prendono anche le distanze da una precedente pronuncia che aveva dato l’ok agli irregolari a rimanere nel nostro Paese per stare con i figli in età scolare.  "Quella  decisione – si legge nella sentenza –  ha offerto una lettura apparentemente estensiva ma in realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l’inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo ".

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