Roma, 13 maggio 2021 – Con circolare dell’11 maggio 2021 il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione fornisce indicazioni operative in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare così come disciplinati con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.
Nell’integrare i contenuti della circolare n. 3020 del 21 aprile 2021, viene chiarito che è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, nei casi in cui, nelle more della convocazione degli interessati presso gli Sportelli Unici, il rapporto di lavoro che aveva inizialmente dato adito alla richiesta si sia concluso perché spirato il termine finale. Tale disciplina è applicabile sia alle emersioni che interessano il settore agricolo sia a quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Viene, inoltre, precisato che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
Qualora, invece, anche a causa delle perduranti ricadute dell’emergenza pandemica sul mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall’invio dell’istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nelle ipotesi sopra descritte sarà necessario, comunque, procedere, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.