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Conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Al momento della richiesta di rinnovo del permesso, tuttavia, lo straniero dovrà richiedere la conversione del suo titolo di soggiorno dalla tipologia del permesso di cui è in possesso ad altra tipologia relativa all’attività che questi effettivamente svolge, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 394/99 come sostituito dall’art. 13 del D.P.R. 334/2004.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente allo straniero l’esercizio di lavoro autonomo, dietro presentazione dei titoli abilitativi o delle autorizzazioni eventualmente prescritte e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente allo straniero l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, se lo stesso si è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego, o previe comunicazioni del datore di lavoro alle autorità competenti (Centro per l’Impiego, Inps, Inail, ecc..).

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori di cui all’articolo 32 commi 1 bis e 1 ter del Testo Unico, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni e secondo i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio delle rispettive attività. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore può essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore può essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell’art. 11, comma 1 come sostituito dall’art. 11 del D.P.R. 334/2004.

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Permesso per motivi di studio Il permesso per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, con il limite annuale di 1.040 ore. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in quello per lavoro, acquisendo una quota nell’ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività lavorativa, dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Le domande di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto nei limiti delle quote stabilite annualmente dal Governo attraverso il decreto flussi. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, invia allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato (Mod. V), allegando alla stessa il contratto di soggiorno sottoscritto dal solo datore di lavoro (Mod. Q).

Lo Sportello Unico competente, nel caso di insufficienza di quote, ne dà comunicazione allo straniero, il quale potrà ripresentare la domanda nell’ambito del decreto flussi dell’anno successivo.

In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per raccomandata, la richiesta di convocazione presso lo Sportello medesimo per la stipula del contratto di soggiorno (Mod. Q) allegando il contratto stesso già sottoscritto dal datore di lavoro.

Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello Unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e inoltra la richiesta di conversione del permesso di soggiorno tramite la procedura postale.

Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che ha raggiunto la maggiore età o che ha conseguito la laurea in Italia, presenta allo Sportello Unico la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione.

Tale richiesta di conversione avviene al di fuori delle quote annuali, tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell’anno successivo.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di conversione attraverso il Modello Z.

Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello. Nel caso in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall’art. 26 del T.U. sull’immigrazione come sostituito dall’art. 18 della Legge 189/2002 per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.Nel caso, invece, di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti.

(aggiornato a maggio 2007)

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