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Ingressi fuori quote

Disciplina generale
La disciplina degli ingressi particolari per lavoro subordinato è disciplinata in via principale dall’art. 27 del T.U. D.Lgs. 286 del 1998 in materia di immigrazione e dall’art. 40 del D. P. R. 394 del 1999. Si tratta di categorie particolari di lavoratori che data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi. In realtà non tutti i lavoratori stranieri previsti dall’articolo 27 sono completamente esenti dal rispetto di quote, perché infatti per alcune categorie è comunque necessario rispettare dei limiti imposti dalla legge.

La procedura
La procedura da seguire in questi casi è comunque quella seguita per l’ingresso di lavoratori subordinati generali, con la presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico e le successive verifiche in Questura e Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio/diniego dell’autorizzazione al lavoro.
La domanda, da inviare allo Sportello Unico utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Ministero del Lavoro, deve contenere:
– le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
– le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero;
-il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
– l’impegno di garantire un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
– l’obbligo a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

In genere alla domanda devono essere allegati:
– autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione é richiesta;
– autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
– la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo determinato o indeterminato ove previsto (es. infermieri o ricercatori universitari);
– documentazione comprovante il rapporto tra l’azienda in Italia e quella nel Paese estero (es. nella ipotesi di distacco di lavoratori);
– titoli di studio tradotti e legalizzati, curricula.
Per ciascuna ipotesi però deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico.

Lo Sportello Unico, acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga del nulla osta al lavoro, oltre il predetto limite biennale non può superare lo stesso termine di due anni.

Il cittadino extracomunitario, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro. L’ufficio, inoltre, gli rilascia i moduli compilati per la richiesta del permesso da presentare direttamente agli uffici postali abilitati.

Attenzione: non in tutte le ipotesi di ingresso al di fuori delle quote è competente all’esame della richiesta di autorizzazione al lavoro lo Sportello Unico. Occorrerà quindi, a seconda dell’ipotesi di riferimento, accertare la competenza all’esame della richiesta.
Ad esempio per l’ingresso di cittadini extracomunitari sportivi l’ente preposto è il CONI ovvero per i lavoratori nello spettacolo è l’Ufficio collocamento speciale presso il Ministero del Lavoro.

Le categorie previste dall’art. 27 del D. Lgs. 286/98
DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO
a) Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea.

In questi casi il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distaccataria, qualificano l’attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall’Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo é possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria. In quest’ultimo caso per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, al termine del periodo autorizzato, è necessaria la stipulazione di uno specifico contratto di soggiorno, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dietro presentazione di apposita richiesta.

La richiesta può essere presentata da società operante in Italia per distacco di dirigenti o personale altamente specializzato (occupati da almeno 6 mesi presso aziende che operano nel medesimo settore dell’azienda richiedente) il cui rapporto risulti in atto presso la società distaccante. La società distaccante deve avere sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e, in Italia, sedi o filiali o uffici di rappresentanza. La società distaccante può essere inoltre una società italiana con sede principale in Italia ovvero una società di altro stato membro UE.

PERSONALE UNIVERSITARIO
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua.
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.

In questi casi il nullaosta al lavoro é subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell’Università o dell’Istituto di Istruzione Superiore e di Ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.

TRADUTTORI E INTERPRETI
d) traduttori e interpreti. La richiesta deve essere presentata o direttamente dall’interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

COLLABORATORI FAMILIARI AL SEGUITO
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico.

In questo caso deve essere acquisito il contratto di lavoro originario autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

PERSONALE IN FORMAZIONE
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.
Questa lettera si riferisce agli stranieri che per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (per queste attività non é richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato seguendo la ordinaria procedura di attivazione di uno stage formativo nei limiti del contingente annuo determinato dal Governo. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo vistato dalla regione.) ovvero
attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono (per queste attività il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell’organizzazione presso la quale si svolgerà l’attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell’addestramento, approvato dalla regione.)

La richiesta può essere avanzata da datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia nei confronti di lavoratori temporaneamente trasferiti o distaccati dall’organizzazione dalla quale dipendono, per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa in attuazione di un progetto formativo approvato dalla Regione.
Il rapporto di lavoro intercorrente tra l’azienda distaccante e lavoratore va provato, nel caso che tra l’Italia ed il Paese ove ha sede l’organizzazione distaccante sia in atto una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione, prevista dalla convenzione medesima, da produrre a richiesta dello Sportello Unico. Negli altri casi, il rapporto di lavoro tra organizzazione distaccante e lavoratore sarà documentato con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilità del distaccatario. Ai fini del rilascio del nulla osta è necessario che il richiedente produca, a richiesta dello Sportello Unico, copia del progetto formativo da attuare contenente anche l’indicazione della durata dell’addestramento, approvato dalla Regione. La durata del distacco per finalità formativa non può superare la durata massima di due anni.

LAVORATORI DISTACCATI
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati.

Per questi lavoratori il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L’impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano.

. L’impresa o l’organizzazione – italiana o straniera – che avanza la richiesta di distacco deve essere operativa in Italia con sedi, rappresentanze o filiali. La richiesta deve riguardare solo prestazioni qualificate di lavoro subordinato; un numero limitato di lavoratori da ammettere temporaneamente, per adempiere a funzioni o compiti specifici e tenuti a lasciare l’Italia a scadenza dell’autorizzazione (eventualmente prorogabile).

Il rapporto di lavoro intercorrente tra l’azienda distaccante e lavoratore va provato, nel caso che tra l’Italia ed il Paese ove ha sede l’organizzazione distaccante sia in atto una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione, prevista dalla convenzione medesima, da produrre a richiesta dello Sportello Unico. Negli altri casi, il rapporto di lavoro tra organizzazione distaccante e lavoratore sarà documentato con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilità del distaccatario. La documentazione comprovante i rapporti societari tra azienda distaccante ed azienda distaccataria, da produrre a richiesta dello Sportello Unico, consiste nella certificazione rilasciata dalla CCIAA competente territorialmente. L’attività oggetto della prestazione per dar luogo al rilascio del nulla osta deve risultare "qualificata" ossia tale da richiedere competenze professionali, in capo al lavoratore, che ricondotte al CCNL applicato identificano inquadramento professionale e contrattuale non inferiore a quello del lavoratore specializzato. Il distacco non può superare la durata massima di due anni.

LAVORATORI MARITTIMI
h) i lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.
I lavoratori marittimi sono i componenti l’equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera. Per gli stranieri dipendenti da società estere destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessario il nulla osta al lavoro. I visti d’ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri (per la documentazione necessaria è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri). Tali visti consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Per la richiesta del visto i lavoratori marittimi devono presentare oltre al documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, anche il contratto d’appalto tra la società straniera e l’armatore italiano, il certificato d’Iscrizione della nave nel Registro Internazionale e il contratto di arruolamento.

CONTRATTO DI APPALTO
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero.

In questo caso é previsto l’impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi non è richiesto il nulla osta al lavoro che e’ sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita’ della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e’ presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
. La richiesta può essere inoltrata da datori di lavoro italiani (o stranieri operanti in Italia), per l’esecuzione di prestazioni relative alle attività o lavorazioni oggetto del contratto di appalto stipulato tra Azienda italiana o straniera operante in Italia e l’azienda da cui dipendono i lavoratori di cui è richiesto il distacco, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1655 del Codice Civile (normativa in materia di appalto)e delle norme internazionali e comunitarie. Il rapporto di lavoro intercorrente tra l’azienda distaccante e lavoratore va provato, nel caso che tra l’Italia ed il Paese ove ha sede l’organizzazione distaccante sia in atto una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione, prevista dalla convenzione medesima, da produrre a richiesta dello Sportello Unico. Negli altri casi, il rapporto di lavoro tra organizzazione distaccante e lavoratore sarà documentato con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilità del distaccatario.
Ai fini istruttori, il richiedente dovrà produrre copia del contratto di appalto e copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Ai fini del rilascio del nulla osta è inoltre necessario che il datore di lavoro produca copia della preventiva comunicazione agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
La circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ricompreso nelle categorie dei lavoratori dello spettacolo anche i lavoratori stranieri non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti. Inoltre è ricompresso nella lettera m) anche il personale tecnico di alta professionalità comprovata da specifica attestazione professionale trasmessa come al successivo punto sulla documentazione professionale, ed ha specificato le procedure necessarie al rilascio del nulla osta.
Per queste categorie di lavoratori, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, é rilasciato dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta é comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l’impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto é stato rilasciato.

SPORTIVI
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 Per gli sportivi stranieri il nullaosta al lavoro é sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive. La dichiarazione nominativa di assenso é richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.
In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d’assenso é comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima federazione.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, vengono fissati i limiti massimi annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. Le quote d’ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali. Non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto.
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva. Inoltre è da evidenziare la circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 2 marzo 2007 con la quale lo stesso Ministero ha puntualizzato il fatto che, anche gli sportivi dilettanti rientrano nelle categorie di lavoratori previste in questa lettera in quanto comprende tra i casi particolari d’ingresso per lavoro non solo quello degli "stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica" ma anche "degli sportivi extracomunitari comunque retribuiti" e quindi interpretando in maniera estensiva anche dei non professionisti. Resta fermo il limite delle quote.

GIORNALISTI ACCREDITATI
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere
Non hanno bisogno del nulla osta al lavoro.
Per ciò che riguarda l’accreditamento si consiglia di consultare il sito del Ministero degli Esteri www.esteri.it

PERSONE AU PAIR
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
Per questa categoria di lavoratori extracomunitari il nullaosta al lavoro é rilasciato nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.
Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

La richiesta può essere presentata da un’Azienda o Ente in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani, previsti da accordi internazionali in vigore per l’Italia. La richiesta può essere, altresì, presentata da un datore di lavoro persona fisica non esercente attività imprenditoriale per lo svolgimento di attività di lavoro "alla pari". Salvo che gli accordi o i programmi su cui si basa la richiesta ne prevedono una maggiore, l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell’obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l’assenso dell’esercente la patria potestà all’espatrio del minore.
Nella richiesta di nulla osta devono essere indicate la data, le parti e l’oggetto dell’Accordo (scambio – mobilità – collocamento "alla pari") nonché la denominazione del programma. Nell’ipotesi di nulla-osta richiesto in favore di stranieri già entrati in Italia con un visto vacanze-lavoro, il richiedente deve indicarne gli estremi (Ambasciata/ Consolato che l’ha rilasciato e data di rilascio) e dovrà produrre il documento comprovante lo specifico titolo di ingresso. Se durante l’attuale soggiorno per vacanze-lavoro il cittadino straniero ha svolto precedenti rapporti lavorativi, occorre che il richiedente ne specifichi la durata complessiva, distinguendo tra periodi lavorativi effettuati alle proprie dipendenze e quelli svolti con altri datori di lavoro. Il nulla osta al lavoro in favore di straniero munito di visto per vacanze-lavoro viene rilasciato successivamente al suo ingresso nel territorio dello Stato.
Salva diversa indicazione degli accordi internazionali in vigore, il rapporto di lavoro non può essere superiore ad un anno. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia, il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro non può superare la durata di tre mesi, ferma restando la possibilità per il cittadino straniero di occuparsi alle dipendenze di diversi datori di lavoro fino a totalizzare un periodo lavorativo nel complesso non superiore a 6 mesi.

INFERMIERI PROFESSIONALI
rbis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private
I lavoratori previsti da questa lettera sono esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute ovvero ottenuto in Italia o in uno Stato U.E.. Sono legittimate ad effettuare la richiesta di nulla osta:
– le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato.
– le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l’assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. – le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

Disposizioni comuni
Infine gli stranieri di cui alle lettere a), b), c) e d), possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote. In tali casi, lo schema di contratto d’opera professionale é, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, é necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo.

Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro, tranne nei casi dei ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.
I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis), possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui é stato rilasciato l’originario nullaosta. I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 27 non possono essere convertiti, salvo le ipotesi di conversione per raggiungimento della maggiore età o per il conseguimento del diploma di laurea o di laurea specialistica.

(aggiornato a maggio 2007)

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