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Le differenze con il permesso di soggiorno

A differenza del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo consente di:
– fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo divieto previsto dal Prefetto;
– svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro;
– usufruire delle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, all’accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
– partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla legge.
L’esercizio del diritto di voto amministrativo alle elezioni comunali, allo stato attuale, non può essere esercitato poiché l’Italia non ha ratificato il protocollo C della Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica che prevede espressamente il riconoscimento in capo ai cittadini il diritto di votare nelle elezioni locali.

Il titolare di permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può essere espulso dal territorio italiano se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o per l’appartenenza ad associazioni a delinquere di tipo mafioso o delinquenti abituali.

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