Con la circolare n° 129/2016, l’Inps ha chiarito che, ai sensi del D. Lgs. 151/2015, nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si applicano le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e non quelle della L. n. 183/2010.
Questa nuova modalità di calcolo verrà applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Per gli accertamenti iniziati e conclusi entro il 23 settembre 2015 si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.
Infine è stato stabilito, inoltre, il rimborso ai datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.