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Sostegno alla maternità: le alternative al congedo parentale

Con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, l’Inps ha dato le indicazioni operative per accedere ai contributi previsti dalla legge 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Questi interventi sono volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità. Tali misure sono sperimentali per il triennio 2013-2015.

2 aprile 2013 – I benefici sono previsti per le madri lavoratrici che, al termine del congedo di maternità, rinunciano parzialmente o totalmente al periodo di congedo parentale e richiedono un contributo economico per far fronte alla spesa dei servizi di baby-sitting o di strutture pubbliche o private. Il contributo, pari a €300 al mese, può essere utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio e per un massimo di 6 mesi. Se la richiedente ha più figli può presentare una domanda per ogni minore presente nel nucleo familiare. Se invece è ancora incinta, può inviare la domanda nel caso in cui la data presunta del parto è fissata entro 4 mesi dopo la scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Possono richiedere questo contributo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata comprese le libere professionisti che non sono iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non sono pensionate, per cui versano pienamente i contributi previdenziali dovuti. Coloro che sono iscritte alla gestione separata possono usufruire di questo beneficio per in periodo massimo di 3 mesi. Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura riproporzionata visto il tipo di occupazione.

Non possono usufruire di questo beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciale, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima).

Per l’invio bisogna attendere che venga pubblicato il bando sul portale dell’INPS www.inps.it. La domanda va inoltrata tramite il portale istituzionale accedendo al servizio direttamente tramite il PIN. La valutazione della domanda viene fatta tenendo conto dell’ISEE, dando priorità ai nuclei familiari con un reddito inferiore e, in casi di parità di ISEE, si tiene in conto l’ordine cronologico della presentazione. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito dell’Inps entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Il contributo non viene erogato in contanti: a chi ha scelto una struttura pubblica o privata scelta tra quelle dell’elenco pubblicato sul sito dell’Inps, l’ente pagherà direttamente alla struttura scelta l’importo pari a €300 al mese; per chi ha scelto i voucher per l’acquisto del servizio di baby-sitting, l’ente glieli consegnerà in una soluzione unica oppure ogni mese (dipende da come sia stato specificato nella richiesta) i voucher equivalenti a buoni lavoro che vanno consegnati alla persona che si occuperà del bambino. Attenzione però, perché prima dell’inizio della prestazione lavorativa della “tata”, la mamma è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione indicando la data d’inizio e quella di fine dell’attività lavorativa mediante i soliti canali, indicati nella circolare.

Attenzione: l’Inps comunicherà direttamente al datore di lavoro nel caso la lavoratrice si aggiudichi questo contributo, evitando così che una persona possa usufruire sia del congedo parentale che del contributo “economico” contemporaneamente. È possibile, comunque, rinunciare in qualsiasi momento a questo beneficio attraverso il sito www.inps.it. Bisogna tener presente però che il beneficio è diviso in frazioni mensili e non è divisibile in giorni. Ciò vuol dire che se al momento della rinuncia i giorni che vanno oltre la frazione mensile verranno conteggiati come un mese. Lo stesso discorso vale per i voucher per l’acquisto del servizio di baby-sitting. Inoltre, questi ultimi devono essere riconsegnati dalla madre dopo la rinuncia, caso contrario si considerano fruiti e la lavoratrice non potrà chiedere il congedo parentale. Anche in questo caso, l’Inps comunica al datore di lavoro la rinuncia fatta dalla lavoratrice, specificando il periodo per il quale è stata esercitata.

Nel caso di presentare dichiarazioni false, l’Istituto provvederà a recuperare le somme erogate a seguito dei controlli effettuati.

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