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Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

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Circ Min Lav n.11/00 Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero

Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro- Settore Politiche del lavoro – Servizio Ispezione LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali – Servizio Lavoro TRENTO
Alla Provincia Autonoma di BolzanoAss.to Affari Sociali e Sanità Rip. 19- Lavoro – Uff. del Lavoro BOLZANO
Alla Agenzia Regionale del Lavoro Friuli Venezia GiuliaServizio Programmazione Studi e Ricerche TRIESTE
Alla Regione Siciliana Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S U.R.L.M.O. Ufficio Speciale e Collocamento dello Spettacolo PALERMO
Alla Direzione Generale per l’impiego Segreteria Collocamento SpettacoloVia Fornovo, 8 00193 ROMA e, p.c.: Agli Assessorati Regionali del lavoro LORO SEDI
Agli Assessorati Provinciali del lavoro LORO SEDI
Ministero degli Affari Esteri Gabinetto dell’On.le Ministro Piazza della Farnesina ROMA
Ministero dell’interno Gabinetto dell’On.le Ministro Piazza del Viminale ROMA
All’INPSVia Ciro il Grande,21 ROMA

CIRCOLARE 11/00 A seguito della recente entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 del T.U. n. 286/98 sull’immigrazione e tenuto conto del decentramento realizzato con D.L.vo n. 469/97, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per l’applicazione della normativa relativa al rilascio dalle autorizzazioni al lavoro di cui agli artt. 22 e 24 del T.U. succitato e agli artt. 30 e 38 del Regolamento predetto. Sulla presente circolare é stato acquisito il parere del Ministero dell’interno e del Ministero degli Affari Esteri. Le presenti disposizioni danno applicazione alle programmazioni dei flussi migratori che annualmente definiscono i ‘imiti massimi di autorizzazioni al lavoro rilasciabili. Com’é noto, tali programmazioni tengono conto dell’apporto delle varie Amministrazioni coinvolte, sulla base della rilevazione dei fabbisogni lavorativi di manodopera straniera che si prevede debbano essere soddisfatti nell’anno. Tali fabbisogni lavorativi sono stimati dalle sedi periferiche del Lavoro a livello provinciale e convogliati, successivamente, alle sedi regionali che li comunicano allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo monitoraggio. Il predetto monitoraggio si realizza sulla base delle valutazioni delle sedi periferiche del lavoro che tengono conto dei pareri degli organismi locali regionali operanti nei settori del lavoro, istituiti ai sensi del D.L.vo n. 469/97, nonché dei pareri e delle istanze fornite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate ai sensi degli artt. 22, 24 e 27 del D.L.vo n. 286/98 dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità alle disposizioni inviate con la nota n. 646 del 26.2.99, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi o via e-mail: EXTRACOMUNITARI@LIBERO.it.
Come é noto, con la circolare n. 81 del 2.12.99 lo scrivente nell’ambito delle competenze di questo Ministero in tema di rilascio di autorizzazioni per il primo ingresso per lavoro dello straniero, in tutti i casi previsti dalla normativa, ha confermato che le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Direzioni Provinciali.
Non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l’occupazione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro (studio, minori in affido, motivi umanitari) che consentono, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, i Centri per l’Impiego provvederanno ai conseguenti adempimenti per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa.

1. DOMANDA Dl AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AI SENSI DELL’ART. 22 DEL T.U. N 286/98 E DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO N. 394/99

Il datore di lavoro – italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia – che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero deve presentare la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi.
Tale domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una o più persone iscritte nelle apposite liste dei lavoratori non appartenenti all’U.E., che dovranno confluire nell’anagrafe annuale informatizzata, in corso di realizzazione presso lo scrivente Servizio ai sensi della vigente normativa (T.U. n. 286(98 e Regolamento di attuazione D.P.R n. 394/99).
L’autorizzazione al lavoro può riguardare il lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo dete’1mnato, di cui una particolare specificazione e rappresentata dal lavoro stagionale. Quest’ultimo tipo di lavoro subordinato trova regolamentazione nel T.U. n. 286/98 per la prima volta, all’art. 24, dove vengono delimitati i contorni della figura del lavoro stagionale, caratterizzato da una breve permanenza sul territorio italiano (non inferiore ai 20 gg.) che può raggiungere al massimo i sei mesi, oppure i nove mesi nei settori che richiedono tale estensione e conformemente alla previsione contenuta negli accordi eventualmente stipulati con i paesi interessati, ai sensi dell’art. 21, 1° comma del già
. Con il citato T.U. D.L.vo n. 286/98 ed il Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, risulta ovviamente superata la norma di cui all’art. 8, comma 4′ della L.943186, relativa alla validità biennale della autorizzazione ai lavoro, nonché l’obbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il corrispondente periodo, con la precisazione che, comunque, l’ingresso dello straniero dovrà riguardare la qualifica per la quale e stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Tenuto conto che la nuova disciplina normativa sui flussi si fonda su valutazioni quali-quantitative, si ritiene che, cosi come anche indicato nel Decreto annuale sui flussi, la qualifica di ingresso del lavoratore straniero debba essere opportunamente documentata dal datore di lavoro richiedente, anche in relazione alle esigenze dell’impresa. Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato ovvero stagionale devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi ovvero dai C.C.N.L. di categoria.
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la eventuale mancata instaurazione del rapporto di lavoro alla locale Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine della revoca dell’autorizzazione al lavoro.
Tale revoca deve essere comunicata alla Questura medesima dalla predetta Direzione Provinciale, cui va restituita, da parte del datore di lavoro, la copia originale dell’autorizzazione al lavoro revocata. Con la presente circolare si intende fornire un quadro di disposizioni attuative dell’art.30 del Regolamento n. 394/99.

1.1. ELEMENTI CHE LA DOMANDA Dl AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DEVE CONTENERE

La domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere i seguenti elementi elencati all’art. 30, 20 comma del D.P.R. n. 394/99:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori Stranieri che si intende assumere;
c) l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d) la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro;
e) l’indicazione delle modalità di alloggio;
Per quanto riguarda la lett. e), si ritiene necessaria l’indicazione dell’ubicazione dell’alloggio nonché il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie misurabile in metriquadri. Qualora lo straniero alloggiasse in alberghi o pensioni oppure fosse ospite del titolare dell’alloggio, occorre allegare alla domanda una dichiarazione del titolare medesimo.

1.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Dl AUTORIZZAZIONE

Al fine della individuazione della documentazione idonea da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell’art. 30, 3° comma del D.P.R. n. 394/99, si specificano di seguito i documenti. necessari a costituire la base per consentire alle Direzioni Provinciali del Lavoro di valutare le condizioni per il rilascio della autorizzazione al lavoro:
a) Il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, muniti della dicitura di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;
b) Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c) Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.
Per quanto riguarda la lett. b), dovrà essere acquisita la copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (che dovrà fare autenticare da subito la propria firma secondo la normativa vigente eventualmente anche presso la Direzione Provinciale del Lavoro) e dallo straniero.
Tale sottoscrizione potrà verificarsi mediante invio della proposta di contratto, da parte del datore di lavoro, al lavoratore che si trova all’estero e reinviato, a stretto giro di posta, dopo la firma, al datore medesimo che deve allegare il documento alla richiesta da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve inviare, al lavoratore all’estero, la copia del contratto, unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del contratto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare all’estero, al momento del rilascio del visto d’ingresso. Nello schema del provvedimento deve essere precisato che l’autorizzazione viene meno in mancanza del perfezionamento suddetto.
Analoga procedura dovrà essere seguita per i contratti di lavoro stagionale, salvo quanto specificato al successivo punto 1.2 per l’anno 2000. Per agevolare le Direzioni Provinciali in indirizzo, si allega uno schema tipo di contratto che potrà essere utilizzato come base fornita degli elementi sufficienti, da integrare eventualmente secondo le situazioni del caso. Per quanto riguarda la lettera c), la documentazione citata Consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (MODD.UNICO), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nei bilancio d’esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante.
Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest’ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.
La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell’art.9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei. requisiti richiesti dall’art. 30 di che trattasi, riguardanti l’applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all’esigenza dell’impresa. Tale capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. Si precisa che il termine di 20 gg. ha carattere ordinatorio.
Ad eccezione del lavoro nel settore dello spettacolo e fermo restando che i lavoratori possono cumulare, in via generale, più rapporti di lavoro a part-time per raggiungere l’orario contrattuale pieno, si sottolinea la possibilità dell’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parriale con la sola condizione che l36rario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento del lavoratore stesso. In particolare, per quanto concerne la misura del reddito richiesto al fine della assunzione di lavoratori domestici nonché il riconoscimento del part-time degli stessi si rimanda al paragrafo 2.

1.3. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STAGIONALE

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di attuazione, l’autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata secondo le stesse procedure definite nell’art.30 del medesimo Regolamento già, illustrate ai precedenti punti 1.1. e 1.2., nel rispetto del diritto di precedenza riconosciuto all’art. 24 comma 4° del T.U. già citato.
E’ previsto dalla normativa in vigore che, per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possano essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto dei loro associati.
A questo proposito, si richiama l’apposito accordo quadro stipulato il giorno 8.2.2000 con le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, già inviato con circolare n. 11 del 17.2.2000, mediante il quale si realizza il coordinamento fra organismi locali operanti a livello regionale e provinciale.
In tale accordo sono state previste delle forme di semplificazione per lo smaltimento degli incombenti relativi alla presentazione delle domande di lavoro stagionale, che in alcune Regioni risultano piuttosto consistenti, nel rispetto delle presenti disposizioni e sulla base degli accordi citati all’art. 24 comma 5° del T.U. sulla immigrazione.
Si chiarisce che, per effetto del predetto accordo, l’autorizzazione per lavoro stagionale, almeno per l’anno in corso, potrà essere rilasciata con allegata la copia del contratto di lavoro (secondo lo schema predisposto) sottoscritta solo dal datore di lavoro. Il perfezionamento del contratto, con la sottoscrizione da parte del lavoratore, potrà realizzarsi davanti all’Autorità di P.S. nel momento in cui il lavoratore stesso richiederà il permesso di soggiorno. Sarà cura del datore di. lavoro, all’atto della richiesta del libretto di lavoro, depositare copia del contratto perfezionato, riportante il visto della locale Questura.

2. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DOMESTICO

Il datore di lavoro, che intende assumere uno straniero per lavoro domestico, deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il rilascio della autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri da adibire ai servizi domestici e subordinato al rispetto delle stesse disposizioni previste al paragrafo 1, della presente circolare con le ulteriori precisazioni che seguono. Considerato che la domanda di autorizzazione al lavoro domestico si fonda su effettive esigenze familiari e personali del datore di lavoro, possono essere richiesti l’autocertificazione per quanto riguarda la residenza e Io stato di famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare.
Il contratto di lavoro domestico é di regola, a tempo indeterminato, salvo le fattispecie di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente in materia.
Per quanto concerne la titolarità. di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzioni, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, sulla base di una autocertificazione dei medesimi.
Per la valutazione dell’adeguatezza di detto reddito, e stata valutata l’esigenza di prendere atto di iniziative regolamentari adottate nelle varie realtà e di ricondurle ad omogeneità nel quadro di riferimento. Si e pertanto preso in considerazione il c.d. "redditometro" – D.M. 10.9.92 del Ministero delle Finanze (cfr. circ. min.le n. 145/95 del 17.11 .95) e, valutati limiti reddituali attualmente richiesti nelle singole province, é stata elaborata l’allegata tabella .
Essa trae origine, appunto dal D.M. prima citato con un adeguamento del 50% di quello (pari al 22,8%) determinato dal Decreto della Direzione Generale delle Entrate del 21.9.99 (G.U. 237 dell’8.10.99).
Per quanto riguarda il numero minimo di ore settimanali, considerato che il T.U. n.286/98 ha stabilito, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 6 comma 2 della legge n.943/86, modificato dall’art. 2 della L. n.81/88 che aveva stabilito il limite non inferiore a 24 ore settimanali per lavoro domestico, e tenuto conto che il contratto collettivo del settore non prevede un limite minimo di ore giornaliere e settimanali stabilendo che la durata normale dell’orario di lavoro e quella concordata tra le parti, si ritiene che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro, possa farsi riferimento al numero minimo di ore tale da garantire un reddito sufficiente £ 850.000 mensili oltre all’alloggio.
Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, la Direzione Provinciale del lavoro revocherà l’autorizzazione dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura.
Si dispone, inoltre, che, l’autorizzazione potrà essere rilasciata anche per la instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro che complessivamente assicurino un’occupazione che garantisca la sufficienza del reddito di cui sopra.(£ 850.000 mensili oltre all’alloggio).

3. CESSAZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro (anche domestico) deve essere comunicata dal datore di lavoro entro 5 gg. alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi d’ella L. n.608/96.
A seguito della cessazione predetta, il datore di lavoro deve restituire tempestivamente il libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Tuttavia, considerato quanto previsto dalla Legge n. 469/97 e dalla circolare n. 81/99 dello scrivente Servizio sul decentramento delle competenze in materia di immigrazione1 si ritiene che la suddetta norma vada intesa nel senso che la predetta comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vada diretta al competente Centro per l’impiego e, contestualmente, alla competente sede provinciale INPS.
Allo scopo di agevolare le Direzioni Provinciali e stata predisposta la allegata modulistica da utilizzare per le assunzioni di cui alla presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE

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