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Circolare n. 14751/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In merito al quesito posto dalle diverse DTL, sull’occupazione di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico, il Ministero del Lavoro, con la circolare in oggetto, ha precisato che per verificare il corretto inquadramento giuridico, bisogna acquisire la ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, dal cui rilascio vanno calcolati i sessanta giorni per l’espletamento dell’attività lavorativa.

 

Il modello di ricevuta, approntato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili, del resto, oltre a specificare che la stessa assume valore di permesso di soggiorno provvisorio, espressamente attesta che, decorso il termine di legge dal rilascio della ricevuta, il cittadino straniero “è autorizzato a svolgere attività lavorativa”.

Pertanto, nel caso in cui venga riscontrata l’occupazione “in nero” – per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione – dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, troverà applicazione la maxi sanzione ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015, ma non potrà ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all’art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998.

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