Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Rilascio documenti di guida e di circolazione – Chiarimenti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Roma, 20 marzo 2006
Prot. n. 1687/M352
Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT |
Loro Sedi
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A tutti gli Uffici Periferici D.T.T. |
Loro Sedi
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Alla Regione Siciliana Assess. Trasporti Turismo e Comunicazioni – Direzione Trasporti | Palermo | |
All’Asses. Regionale Turismo Commercio e Trasporti – Dir. Comp. M.C.T.C. per la Sicilia | Palermo | |
Alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione | Trento | |
Alla Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Traffico e Trasporti | Bolzano | |
e, p.c. | Al Ministero dell’Interno – Uff. Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari – Dip. della P. S. | Roma |
All’Automobile Club d’Italia | Roma | |
All’U.N.A.S.C.A. | Roma | |
Alla ConfederTAAI | Roma | |
All’A.N.D.A.C. | Roma | |
All’A.S.I.A.C. | Roma | |
All’A.I.D.A.C. | Vittoria (RG) |
Oggetto: Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Rilascio documenti di guida e di circolazione – Chiarimenti.
Codesti Uffici hanno avuto modo di segnalare, a questa sede, difficoltà operative ed interpretative in ordine alla possibilità di rilasciare documenti di circolazione e di guida in capo a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo; conseguentemente, trattandosi di questione strettamente connessa ad interessi di ordine pubblico, questo Dipartimento ha provveduto a proporre apposito quesito al Ministero dell’interno.
Ciò anche in considerazione del fatto che, in talune realtà territoriali (in particolare, Forlì-Cesena e Rimini) sono intercorsi specifici accordi tra i locali Uffici della Motorizzazione e le competenti Questure e Prefetture nell’ammettere la possibilità del rilascio dei documenti in parola in favore dei cittadini che avessero in corso il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
In tali specifici casi, le Autorità di polizia interessate hanno regolamentato una apposita procedura che prevede una prenotazione (attestata da apposita ricevuta) per la presentazione della richiesta di rinnovo che viene accettata solo previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge; cosicché, alla data programmata, il cittadino presenta la domanda (con rilascio della relativa ricevuta) e nei quindici giorni successivi è rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sebbene dette iniziative siano apparse meritevoli di considerazione, questo Dipartimento non ha potuto ignorare che in tal modo veniva a determinarsi sul territorio nazionale una rilevante diversità di comportamenti tra i diversi Uffici della Motorizzazione.
Si è pertanto imposta l’assoluta ed urgente necessità di acquisire dal Ministero dell’Interno chiare ed univoche indicazioni non solo sulla valenza delle ricevute di richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche sulle ricevute di prenotazione in uso, in particolare, presso le Questure di Forlì-Cesena e di Rimini, anche allo scopo di verificare se sussistessero i presupposti per generalizzare tali esperienze su tutto il territorio nazionale.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno, che legge per opportuna conoscenza, ha espresso il proprio parere con nota del 1° febbraio 2006, con la quale ha definitivamente chiarito che "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può ritenersi equivalente al permesso di soggiorno stesso, seppur rilasciata ad un cittadino straniero identificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma per quella tipologia di permesso di soggiorno.".
Tanto è vero che "ove il legislatore ha inteso dare rilevanza diversa alla ricevuta di presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, lo ha espressamente previsto, con le modifiche apportate dal D.P.R. 334/04 al "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", in materia di iscrizione anagrafica e di iscrizione al servizio sanitario nazionale, prevedendo che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tali iscrizioni non decadono.".
Per le medesime argomentazioni illustrate dal Ministero dell’Interno, ed anzi a maggior ragione, deve quindi dedursi che nemmeno la ricevuta di prenotazione per la presentazione della richiesta di rinnovo possa essere ritenuta equivalente al permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’Interno, inoltre, ha precisato che la sola ricevuta di presentazione della istanza renda possibile l’avvio del procedimento ma non anche il rilascio della patente di guida (o della carta di circolazione) che, in ogni caso, deve essere subordinato all’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Quest’ultima indicazione, certamente condivisibile, deve tuttavia trovare applicazione concreta nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di motorizzazione e, in specie, di quelle che impongono il rilascio in tempo reale dei documenti di circolazione e di guida.
Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti direttive:
A) Patenti di guida
la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine dell’ammissione dei candidati agli esami di teoria ed al fine del rilascio del foglio rosa.
ai fini dello svolgimento dell’esame di guida, il candidato deve necessariamente esibire il permesso di soggiorno rinnovato.
Pertanto, tenuto conto dei tempi di attesa per il rinnovo dei permessi di soggiorno, si ritiene indispensabile che gli Uffici in indirizzo rendano chiaramente edotti gli utenti interessati che, nelle more del rinnovo, potrebbe venire a scadenza il foglio rosa, con tutti gli oneri che ne derivano;
il candidato deve essere ammesso all’esame di guida anche quando dalla predetta ricevuta si evince che il permesso di soggiorno, del quale è stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di validità;
in tutte le altre ipotesi di rilascio o di duplicazione della patente (es. rilascio per conversione di patente estera, duplicazione per deterioramento, ecc.), la predetta ricevuta deve essere ritenuta utile al fine dell’avvio del procedimento stesso, ma la concreta consegna del documento resta subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno rinnovato a meno che, come già evidenziato al precedente punto 3, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di soggiorno non è ancora scaduto di validità.
B) Carte di circolazione
la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fini dell’avvio del procedimento di immatricolazione (ovvero di annotazione del trasferimento della proprietà e, in genere di aggiornamento o di duplicazione della carta di circolazione) in tutte le ipotesi che attualmente non ricadono nella procedura "STA cooperante", fermo restando che la consegna materiale del documento resta subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno rinnovato a meno che, anche in tal caso, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di soggiorno non è ancora scaduto di validità;
l’espletamento delle operazioni con procedura "STA cooperante" restano, viceversa, strettamente connesse al possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; pertanto, anche in tal caso, la ricevuta in parola deve ritenersi utile laddove attesti che il permesso di soggiorno, del quale è stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di validità.
La ricevuta deve, in ogni caso, essere esibita unitamente ad una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di rinnovo.
La presente circolare entra in vigore il 3 aprile 2006; a decorrere da tale data non potranno essere più accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno e dovrà ritenersi abrogata ogni altra eventuale direttiva in contrasto con i contenuti della presente circolare.
Il Capo Dipartimento
Dott. Ing. A. Fumero