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Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art.9 D.L.vo 286/98

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

N.300/C/2001/355/P/12.214.9/1^DIV.
Roma, 04 aprile 2001

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI Di seguito alla circolare n.300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^Div. del 23.10.2000 e ad integrazione delle disposizioni ivi impartite in merito all’individuazione dei soggetti stranieri abilitati ad ottenere la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, di cui all ‘ art. 9 del D.L.vo 286/98, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di valutazione.
1. Possibilità di rilascio della carta di soggiorno agli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato dall’art.2 comma 2 della legge 18 aprile 1962, n.230, come modificato dall’art.12 della legge 24 gennaio 1997, n.196, non. può essere considerato un contratto che presuppone un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori.
Ciò non toglie che tali rapporti di lavoro possano proseguire anche oltre la naturale scadenza, nel qual caso, ricorrendo precise condizioni la cui verifica è demandata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, i termini dei relativi contratti si intendono modificati a tempo indeterminato.
Di conseguenza, essendo il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato frutto dell’instaurazione di tale rapporto lavorativo, nonché, da quanto illustrato, titolo che non implica fin dal suo rilascio la possibilità di ottenerne un numero indeterminato di rinnovi, si ritiene, secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro, che la carta di’ soggiorno per cittadini extracomunitari non possa essere rilasciata agli stranieri muniti di tale permesso di soggiorno.
2. Rilascio della carta di soggiorno prima della scadenza del permesso di soggiorno in corso di validità.
L ‘articolo 9 del D.L.vo 286/98 prevede che lo straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni, possa richiedere, sussistendone le condizioni, la carta di soggiorno con validità a tempo indeterminato. Il requisito di cui si tratta, pertanto, è individuato dal decorso del termine indicato e non è condizionato dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in atto posseduto. In altre parole, maturato il periodo di regolare soggiorno nel nostro Paese e sussistenti le altre condizioni, il cittadino extracomunitario potrà avanzare istanza volta ad ottenere il rilascio della carta .di soggiorno senza dover attendere la scadenza del proprio permesso di soggiorno.
3. Richiedente titolare di permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.
Fatte salve le disposizioni impartite con la circolare citata dal 23.10.2000, si deve osservare che la norma, nel prevedere tra i requisiti il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi ed una regolare permanenza in Italia almeno quinquennale, lega concettualmente le due condizioni. Ciò porta a sostenere che, nel computo del periodo di pregresso soggiorno regolare sul territorio nazionale (almeno 5 anni), deve essere considerato esclusivamente il termine a partire dal quale lo straniero è stato detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte.
4. Richiesta della carta di soggiorno in favore dei familiari e sussistenza del requisito del regolare soggiorno di almeno 5 anni. I requisiti necessari allo straniero ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno per se, per il coniuge ed i figli minori sono quelli indicati nell’art.9, comma 1, del D.L.vo 286/98 e riguardano la sfera giuridica del richiedente e non già dei suoi familiari, nei confronti dei quali deve essere verificata esclusivamente l’esistenza del rapporto di parentela e la mancanza delle condizioni ostative di cui al comma 3 del medesimo art.9.
Le modalità di applicazione del citato art.9, nel caso di richiesta avanzata in favore dei familiari, sono invece indicate nell’art,16, comma 4, del D.P.R.394/99, che prevede una serie di indicazioni fornite dall’istante anche sul conto dei medesimi, ma che saranno omesse qualora riguardino aspetti che non possono trovare riscontro nella realtà. Esemplificando, nell’istanza non dovrà essere indicato il reddito (inesistente) del figlio minore, ne il luogo o i luoghi dove il minore stesso o il coniuge hanno soggiornato in Italia negli ultimi 5 anni, nel caso in cui il loro ingresso nel territorio , nazionale sia stato più recente.
5. Disponibilità alloggiattiva in capo al richiedente la carta di soggiorno anche in favore dei familiari.
L’articolo 16, comma 4, del D.P.R. 394/99 prevede l’esibizione della certificazione a dimostrazione dell’idoneità alloggiattiva, secondo i criteri stabiliti dall’art;29, comma 3 lettera a) del D.L.vo 286/98, soltanto nel caso in cui la richiesta sia stata presentata anche in favore dei familiari indicati nell’art,9, comma 1 D.L.vo citato.
Pertanto, si può sostenere che qualora l’istanza volta ad ottenere la carta di soggiorno sia stata avanzata dallo straniero esclusivamente per se, non possa essere richiesta l’esibizione di detta documentazione, in quanto requisito non previsto dalla norma.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa

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