Ministero dell’Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
circolare prot. n. DCPIA 9/2.2 del 3.4.2003 n. 2.
oggetto: Emersione lavoro irregolare di extracomunitari. Cessazione dell’originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione nuovo rapporto di lavoro. Come già noto alle SS. LL. (le Prefetture ndr) risulta che molti extracomunitari in attesa della regolarizzazione, per i quali si è interrotto il rapporto originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, hanno l’opportunità di instaurare nuovi rapporti lavorativi con un diverso datore di lavoro, disponibile ad assumere i suddetti stranieri, sopperendo in tal modo allo stato di disoccupazione creatosi. Allo scopo, quindi, di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente, nonché per venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro – spesso facili preda della criminalità – d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si è ritenuto di stabilire specifiche modalità procedurali da applicare alle fattispecie in esame, onde agevolare i relativi adempimenti. A tal fine, le SS.LL. predisporranno – nell’ambito dello sportello polifunzionale – una apposita postazione dedicata, presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la seguente procedura:
1. il nuovo datore di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell’assicurata postale relativa alla istanza presentata a suo tempo a favore dello stesso straniero;
2. la suddetta pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste Italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare, dovrà essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo accoglimento;
3. accertata la sussistenza dei predetti requisiti, dovrà procedersi alla convocazione del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinché possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno – della durata di un anno – presso la postazione dedicata.
Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un maggiore carico di lavoro degli sportelli polifunzionali, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. perché si possa venire incontro, in tal modo, alle esigenze sia dei nuovi datori di lavoro che dei lavoratori stranieri che hanno perso il posto di lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, i quali potranno così definire il nuovo rapporto lavorativo con modalità procedurali agevolate.
Il Capo Dipartimento:
A. Maria D’Ascenzo