Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963. Denuncia parziale dell’Italia
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha reso ufficiale la denuncia, da parte del nostro Paese, del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall’Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima
Il Capitolo stabilisce, infatti, che i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima. La denuncia da parte dell’Italia, sarà efficace a partire dal 4 giugno 2010, pertanto il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis.