30 gennaio 2014 – Bisogna fare particolare attenzione perché in base alla cittadinanza dello straniero la comunicazione della cessione di fabbricato va fatta o meno.
Ai sensi della Legge n. 131/2012, chiunque cede un immobile a titolo oneroso, ovvero se lo affitta o lo vende, e procede alla registrazione obbligatoria del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, assolve gli obblighi di fare la comunicazione di cessione di fabbricato solo se si tratta di un cittadino italiano o comunitario. Ciò vuol dire che non dovrà essere presentato a mano o inviato per raccomandata alcun modulo di cessione di fabbricato.
Se invece si tratta di un cittadino extracomunitario rimane comunque l’obbligo di fare la comunicazione di cessione di fabbricato, la quale deve essere fatta entro 48 ore da quando l’immobile venga messo a disposizione del cittadino extracomunitario (art. 12, Legge n. 191/78 e art. 7 del D.Lgs. 286/98).
Inoltre, la cessione del fabbricato fatta in favore di cittadino extracomunitario gli consente di avere un documento che dimostri la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
Scarica il modulo per la comunicazione di cessione di fabbricato
D.ssa Maria Elena Arguello