Roma, 14 gennaio 2022 – L’assegno unico, che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo ma richiedibile dal mese di gennaio, potrà essere richiesto oltre che dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, anche dai cittadini stranieri:
- titolari di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
La dicitura “permesso unico di lavoro” , introdotta in seguito alla direttiva che ha previsto una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, di fatto indica che quel determinato permesso riconosce la possibilità – anche in caso di ingresso per motivi diversi dal lavoro – si svolgere attività lavorativa.
Recano tale dicitura ad esempio, oltre che a quello per lavoro subordinato, il permesso per attesa occupazione e motivi di famiglia.
Tuttavia, non tutti i permessi di soggiorno, pur permettendo di lavorare, recano la dicitura “permesso unico lavoro”, con la conseguenza che alcune categorie di cittadini stranieri – almeno fino a future correzioni dell’Inps – rimangono esclusi e non possono richiedere l’assegno unico:
- titolari di permesso per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo
- i titolari di permesso per motivi umanitari;
- titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- titolari di permessi per lavoro altamente specializzato.
Occorrerà quindi attendere la circolare attuativa dell’Inps che potrebbe apportare le correzioni necessarie ed estendere anche a queste categorie l’assegno unico, considerando che si tratta di uno strumento “unico ed universale” che sostituirà anche altre misure come gli assegni familiari.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato