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Assegno unico e permesso unico lavoro: gli stranieri che ne hanno diritto

Roma, 16 gennaio 2023 – L’assegno unico può essere  richiesto oltre che dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, anche dai cittadini stranieri:

  • titolari di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
  • titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

La dicitura “permesso unico di lavoro” , introdotta in seguito alla direttiva  che ha previsto una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro,  di fatto indica che quel determinato permesso riconosce la possibilità – anche in caso di ingresso per motivi diversi dal lavoro – si svolgere attività lavorativa.

Recano tale dicitura ad esempio, oltre che a quello per lavoro subordinato, il permesso per attesa occupazione e motivi di famiglia, ma l’Inps, c on circolare 2951/2022 ha precisato che possono accedere al beneficio anche i titolari dei permessi per

  • Lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori art. 31 T.U. Immigrazione
  • Protezione speciale
  • Casi speciali per violenza o grave sfruttamento.

Invece rimangono esclusi gli stranieri titolari di permesso per attesa occupazione, studio/ tirocinio, residenza elettiva.

E’ utile sapere, inoltre, che anche in fase di rinnovo del titolo rimane il diritto a percepire l’assegno unico. Infatti, solo in caso di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno cessano i diritti connessi.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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