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Assegno unico universale: precisazione sui cittadini stranieri che ne hanno diritto. L’esperto risponde

Roma, 8 maggio 2023 – Con circolare n. 41 del 7 aprile 2023 (consultabile al seguente link) l’Inps ha integrato quanto già chiarito con il messaggio 2951 del 25 luglio 2022 con riferimento ai cittadini stranieri che possono richiedere l’assegno unico universale.

Nello specifico, con l’ultima circolare è stato specificato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina.

Con il messaggio 2195 del 2022, invece, erano state specificate, ed estese, le tipologie di permessi ammessi al beneficio dell’assegno unico, che quindi – a seguito delle modifiche che si sono susseguite – attualmente può essere richiesto dalle seguenti categorie.

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;
  • titolari di permesso per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; (che in realtà era già ricompreso nel decreto delegato);
  • titolari di permesso per lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • titolari di permesso per assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • titolari di permesso per protezione speciale;
  • titolari di permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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