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Carta di soggiorno e il permesso di soggiorno Ce, quali sono le differenze?

Salve, sapete dirmi che differenza c’è tra la carta di soggiorno e il permesso di soggiorno Ce? Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’UE
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’UE è il titolo di soggiorno rilasciato ai familiari stretti (coniuge, figli e genitori) di cittadini comunitari, che hanno però cittadinanza extracomunitaria.
Poiché il Ministero competente non ha ancora predisposto tale modello, attualmente il familiare extraUe di cittadino comunitario può richiedere il "Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo" recandosi direttamente in Questura.
All’atto della richiesta occorre presentare:
– passaporto o documento equivalente con visto di ingresso qualora richiesto
– 4 foto formato tessera
– la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico
– l’attestazione della richiesta d’iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario

La carta così rilasciata ha una durata di cinque anni dal momento del rilascio. Il titolare può assentarsi temporaneamente dal territorio italiano ma per periodi non superiori a sei mesi l’anno. Solo in caso di assenze dovute per l’assolvimento di obblighi militari, o per rilevanti motivi documentabili, quali ad esempio malattia, gravidanza o trasferte per motivi lavorativi, sono ammesse assenze fino a dodici mesi consecutivi.

Una volta ottenuto il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo i familiari dei cittadini UE devono richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
– passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
– la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest’ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
– l’attestazione della richiesta d’iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa. In alcuni Comuni tale attestazione non è richiesta poiché risultante già nei loro archivi.

Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo è stato introdotto nel gennaio 2007 in sostituzione della Carta di soggiorno, anche se allo stato attuale, ancora viene rilasciata dalle Questure la carta di soggiorno.

Attualmente il cittadino straniero
1) soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni; – titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente un numero indeterminato di rinnovi – non si può richiedere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno;
2) che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore all’importo dell’assegno sociale (5317,65 euro) se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede per due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede per quattro o più familiari. Il reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito nell’anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ;
3) in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita’ igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale (ASL) competente per territorio;
può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari ( ingressi per lavoro fuori flussi).

Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; soggiornano a titolo di protezione temporanea, per richiesta asilo o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta.

Richiesta del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
Per richiedere il permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i moduli per la carta di soggiorno fino all’introduzione di nuove disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando:
– copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;
– copia del permesso di soggiorno
Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita
– copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all’anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi
– certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
– quattro fotografie in formato tessera
– certificato di idoneità alloggiativa
– marca da bollo pari a € 14.62

I familiari
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può essere richiesto anche per i familiari regolarmente soggiornanti in Italia (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico). Per richiedere il permesso anche per i familiari, si deve dimostrare di avere i requisiti di reddito e di alloggio sopraelencati.

Il cittadino extracomunitario familiare e convivente di un cittadino italiano non può più richiedere questo tipo di permesso ( differenza di quanto era invece previsto con la carta di soggiorno) ma ha diritto a richiedere la carta di soggiorno U.E. direttamente in Questura (oggi ancora Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare anche – La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve essere tradotta e legalizzata presso l’autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente; – Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all’alloggio rilasciato dal comune di residenza
– Documenti comprovanti il reddito richiesto.

Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ha durata indeterminata, anche se spesso le Questure rilasciano tale soggiorno con indicata una durata (4/5 anni). Esso è anche un documento di identificazione valido per non oltre cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza dei cinque anni si può rinnovare allegando:
– copia del passaporto o di un altro documento equipollente
– quattro fotografie in formato tessera
– copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all’anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi.

Avv. Mascia Salvatore

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