Salve, vorrei richiedere la carta di soggiorno. Quali sono i requisiti necessari? È vero che occorre un contratto di lavoro a tempo indeterminato?
8 ottobre 2008 – I cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni hanno diritto a richiedere il Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
La normativa in materia ha subito delle modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 del 2007, in attuazione della Direttiva europea 2003/109/CE.
Tra le novità più importanti il decreto ha previsto:
– la riduzione del periodo di presenza legale in Italia necessaria per richiedere il permesso di soggiorno CE da 6 a 5 anni;
– la sostituzione del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi con un permesso di soggiorno in corso di validità;
– l’opportunità di richiedere il permesso di soggiorno CE anche per i genitori a carico (diritto riconosciuto in passato solo al coniuge e ai figli minori conviventi);
– la possibilità, per il titolare del permesso di soggiorno CE, di andare a lavorare/ risiedere/ studiare per un periodo superiore a tre mesi negli altri Stati europei che hanno recepito la stessa Direttiva europea (es. Francia, Grecia, Olanda).
La legge attualmente in vigore, quindi, prevede quali requisiti necessari per richiedere il permesso di soggiorno CE:
– permesso di soggiorno in corso di validità (o in fase di rinnovo);
– 5 anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio nazionale;
– reddito adeguato non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (5142,67) se si richiede il permesso Ce per sé; al doppio di tale importo se si chiede anche per 2 o tre familiari; al triplo dell’importo se si chiede anche per 4 o più familiari. In caso di richiesta del permesso Ce per i familiari di cui all’art. 29 T.U. (cioè coniuge, figli minori, figli maggiori a carico impossibilitati a provvedere a sé per motivi di salute, genitori a carico) è necessario dimostrare anche l’idoneità dell’alloggio.
– assenza di condanne penali (tale permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale e a quelli condannati per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.).
Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e riconosce diritti più ampi rispetto agli altri permessi di soggiorno, con la possibilità di
– svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino (per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno);
– usufruire delle prestazioni di previdenza sociale, di assistenza sociale, sanitaria, scolastica , di usufruire di beni e servizi pubblici compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto;
Attenzione
Non può essere rilasciato agli stranieri che soggiornano in Italia per i seguenti motivi:
studio, formazione professionale; protezione temporanea; motivi umanitari; asilo; soggiorni di breve durata.
N.B.
Ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno Ce non è necessario che il cittadino extracomunitario dimostri di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La legge, infatti, non specifica in alcun modo che sia indispensabile questo ulteriore requisito ma si limita a richiedere un reddito minimo adeguato al sostentamento personale e dei propri familiari (oltre alle altre condizioni previste dalla legge).
In passato molte Questure hanno negato il rilascio della carta di soggiorno ai cittadini stranieri in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato a causa di un’interpretazione restrittiva della normativa in materia. La giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto illegittima la prassi seguita dalle Questure riconoscendo il diritto del lavoratore extracomunitario di richiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro in suo possesso. (TAR Veneto sentenza n. 3213/2006; TAR Emilia Romagna sentenza n. 1525/2008).
Rosanna Caggiano