Roma, 7 gennaio 2021 – Il ricongiungimento familiare dello straniero consente al cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, di ottenere l’autorizzazione all’ingresso (nulla osta al ricongiungimento familiare) nel nostro paese di un suo familiare residente o domiciliato altrove e quindi ottenere l’autorizzazione al soggiorno per alcuni suoi familiari.
Il ricongiungimento familiare è regolato dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico sull’Immigrazione.
Quali condizioni deve avere lo straniero residente in Italia per ricongiungere il suo familiare straniero?
Per poter operare il ricongiungimento familiare del cittadino straniero, il richiedere straniero che si trova in Italia deve essere titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, di durata non inferiore a un anno, rilasciato regolarmente per motivi di lavoro subordinato o autonomo, permesso si soggiorno per asilo politico, permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per motivi di studio, permesso di soggiorno per motivi religiosi, permesso di soggiorno per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo ovvero permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
NOTA BENE: la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dalla questura o dalle poste italiane permette l’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento familiare in Italia?
Occorre precisare che il ricongiungimento familiare non opera nei confronti di tutti i familiari dello straniero ma unicamente nei confronti di:
- Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni (disposizione estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso);
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati e a condizione che l’altro genitore abbia prestato il consenso;
- Figli maggiorenni a carico affetti da invalidità totale (quindi non in grado di far fronte alle proprie esigenze di vita);
- Genitori che non abbiano altri figli nel paese di origine, ovvero abbiano almeno 65 anni di età qualora gli altri figli non siano in grado di offrire loro sostentamento per gravi motivi di salute. Posso ottenere il ricongiungimento familiare del fratello e della sorella, dello zio e della zia o dei nonni? Assolutamente no. La norma è chiara e precisa, non è possibile ricongiungersi in Italia con i fratelli, gli zii e i nonni. Il ricongiungimento familiare in Italia è ammesso solamente nei confronti del coniuge, dei figli minori, dei figli maggiorenni e dei genitori.
Quali sono i requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare in Italia?
Lo straniero richiede il ricongiungimento (quindi quello che si trova in Italia per intenderci) deve dimostrare la disponibilità di una serie di requisiti quali:
- Alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché idoneità abitativa accertata dal Comune;
- Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere;
- Una assicurazione sanitaria se si tratta di ricongiungere il genitore utrasessantacinquenne.
- Alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché idoneità abitativa accertata dal Comune.
Qual’è il reddito per il ricongiungimento familiare nel 2021?
Il richiedente deve dimostrare un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2020 era pari a 5.980 euro annui, ossia 460 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Il reddito richiesto per 2021 ancora non è stato pubblicato.
Come si dimostra il reddito per il ricongiungimento familiare?
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato).
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
In ogni caso, la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.
La documentazione attestante il reddito
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Oltre al passaporto del richiedente ed alla copia dei passaporti dei familiari da ricongiungere, sarà necessario, per la dimostrazione del reddito, esibire:
Lavoratori dipendenti
- Ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
- Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
Lavoratori domestici
- Ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi
- Ditta individuale. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Società
- Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Collaborazione a progetto
- Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia mod. Unico.
Socio lavoratore
- Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
- Liberi professionisti. iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.
Quali sono i vantaggi dell’affidarsi ad un Avvocato per il ricongiungimento familiare?
Con l’aiuto e l’assistenza legale di un Avvocato che si occupa di diritto dell’immigrazione e in particolare di ricongiungimento familiare potrai ottenere una risposta in tempi certi e brevi da parte dello Stato Italiano, infatti i patronati e le associazioni non hanno il potere di firma e non possono rappresentare i tuoi diritti e le tue ragioni davanti alla Questura, alla Prefettura e, se necessario, davanti al Tribunale.
Quali documenti e requisiti deve avere l’alloggio per ottenere il ricongiungimento familiare?
Documentazione richiesta per l’alloggio
a) copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;
b) idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie;
c) nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello S2);
d) nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, sia solo che al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).
Qualora il richiedente indichi un alloggio diverso da quello in cui risiede, il requisito si intende soddisfatto sia nel caso in cui si accerti l’intenzione dell’interessato di trasferirsi in quell’alloggio al momento dell’arrivo del familiare, sia nel caso in cui egli intenda assicurare al familiare un alloggio diverso dal proprio.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
I ricercatori stranieri presenti in Italia che chiedono il ricongiungimento familiare non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
Molte prefetture richiedono certificati ottenuti da non oltre 6 mesi, nonostante la validità degli stessi sia a tempo indeterminato fino a quando non intervengano delle modifiche nella composizione dell’alloggio. In alternativa, secondo le diverse prassi locali, potrà essere sufficiente il certificato di stato famiglia dal quale emerga il numero degli occupanti dell’alloggio.
I criteri attualmente applicabili per l’idoneità abitativa (consigliati da una circolare ministeriale):
Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
Come si dimostra il legame familiare con il cittadino straniero che si vuole ricongiungere in Italia?
Documentazione attestante il rapporto familiare
- Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;
- Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;
- Come deve fare un cittadino straniero che vuole presentare la domanda di ricongiungimento familiare in Italia?
La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.
La prima fase: (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).
La seconda fase: la domanda di nulla osta, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti poc’anzi enunciati, deve essere quindi inoltrata telematicamente allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente (quindi del familiare che si trova in Italia).
L’ufficio ottenuto quindi il parere positivo della Questura e verificata la sussistenza di tutti requisiti, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta, rilascerà il nulla osta al ricongiungimento ovvero, un provvedimento di diniego
In caso positivo allo straniero presente sul territorio straniero, quindi colui nei cui confronti è stato richiesto il ricongiungimento, viene rilasciato un visto di ingresso per ricongiungimento familiare che gli consentirà, non appena varcato il territorio Italiano, di richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Quali documenti deve allegare il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento familiare in Italia?
1. Fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente
2. Fotocopia del passaporto del richiedente e del familiare
3. Certificato di famiglia del richiedente (Da richiedere presso il Comune di residenza).
4. Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (Solo se devi ricongiungere il coniuge).
5. Certificato di vedovanza (Solo se il familiare è vedovo).
6. Documentazione che attesti il rapporto di parentela (Se si tratta di figli).
7. Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune: Deve riportare il numero di persone che l’immobile può ospitare (il numero deve essere complessivo). Ad esempio se devo ricongiungere mia moglie e il certificato riporta il numero: 1 familiare, l’immobile non è idoneo (deve riportare almeno il numero di 2 persone).
8. Documentazione attestante il reddito (CUD, 730, Modello Unico).
Il reddito deve essere pari all’importo dell’assegno sociale aumentato del 50% per ogni familiare da ricongiungere. Rientrano nel calcolo del reddito, non solo quello personale, ma anche quello di tutti i conviventi familiari del richiedente.
10. Modello S2 se il richiedente è ospite
In tale modulo il proprietario dell’alloggio dichiara la sua disponibilità a ospitare il familiare.
11. Modello S1 se il richiedente è ospite e il familiare da ricongiungere è uno solo minore degli anni 14
12. Modello S3 se il richiedente è un lavoratore subordinato.
Il datore di lavoro attesta l’assunzione del lavoratore alle sue dipendenze.
Al cittadino straniero viene rilasciato un visto di ingresso?
Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Al Consolato verranno effettuati gli accertamenti necessari. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.
Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
Cosa deve fare lo straniero quando ha ricevuto il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare?
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato all’Ufficio competente e tenerne copia.
Entro 8 giorni dall’ingresso deve poi comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del Pds UE di lungo periodo, con cui si recherà presso un ufficio postale per inoltrare la documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lungo periodo.
NB: in alcune città l’attesa per l’appuntamento in Prefettura è di circa 4-6 mesi durante i quali l’interessato non ha accesso a nessun servizio o prestazione poiché non ha ancora potuto richiedere il permesso di soggiorno.
Il familiare ricongiunto che tipo di permesso ottiene?
Il cittadino straniero che è entrato in Italia in seguito a visto di ingresso per motivi familiare ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia che viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.
I figli minori di quattordici anni con l’entrata in vigore il 23.07.2016 della Legge 122 non sono più iscritti nel permesso di soggiorno del genitore.
E’ previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori, anche prima del quattordicesimo anno di età.
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Al compimento della maggiore età, al figlio che ancora risulti a carico dei genitori, qualora ne sussistano i requisiti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata del permesso del genitore di cui è a carico. Questo perché sussiste un obbligo di mantenimento del figlio fin quando il giovane non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale.
Nel caso in cui il cittadino straniero che abbia richiesto il ricongiungimento familiare sia in possesso di un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo le Questure normalmente rilasciano ai familiari che abbiano fatto ingresso in Italia per ricongiungimento, un normale permesso di soggiorno per motivi familiari.
E’ possibile, secondo la prassi seguita da alcune questure, dopo l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, procedere all’iscrizione anagrafica ed al rilascio del certificato di carichi pendenti e del casellario giudiziale. Con tale documentazione sarà quindi possibile richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i familiari ricongiunti, senza inoltrare una nuova domanda.
ALLEGATI
MODELLO-S1-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE
MODELLO-S3-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE
MODELLO-S2-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE
GUIDA A CURA DI:
Avv. Francesco Lombardini,
Studio Legale – Viale G. Carducci, 107 – Cesena (FC)
Telefono: 338 93 55 808
Email: studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it
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