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Cittadinanza, chi è nato in Italia può fare domanda anche dopo i 19 anni?

Sono nata in Italia e ho sempre vissuto qui. Quando ho compiuto i 18 anni non ho fatto la richiesta della cittadinanza al Comune, ma ho sempre mantenuto il permesso di soggiorno. Adesso ho 21 anni e vorrei diventare italiano. Posso presentare ancora la domanda per la cittadinanza italiana?

 

13 settembre 2016 – I cittadini stranieri che sono nati in Italia ma non hanno fatto la “dichiarazione di volontà” al Comune al compimento della maggiore età, possono richiedere la cittadinanza italiana alla Prefettura.

La dichiarazione di volontà può essere fatta dai 18 anni ed entro i 19 anni di età, oppure entro i 20 anni se non è arrivata la comunicazione dagli Uffici dello Stato Civile del Comune in merito alla possibilità di esercitare il diritto di accesso alla cittadinanza (L. n. 98/2013). Tale comunicazione, infatti, deve essere inviata al luogo di residenza e nei 6 mesi precedenti al compimento della maggiore età.

Superato quel limite di tempo, l’interessato può presentare lo stesso la domanda per la cittadinanza alla Prefettura, il requisito, oltre ad essere nato in Italia, è quello di essere legalmente residente da 3 anni. Per chi è stato sempre residente nel territorio italiano, questo requisito è già soddisfatto per cui non bisogna attendere 3 anni per richiedere la cittadinanza una volta superato il limite temporale consentito dalla Legge.

In questo caso bisogna adempiere anche con il requisito reddituale, cioè di possedere un reddito non inferiore a 8.500 euro per anno, negli ultimi 3 anni prima della presentazione della domanda. Il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare,  per cui se si tratta di uno studente basterà dimostrare il reddito dei genitori.

La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo telematico e allegando la documentazione richiesta in formato tiff, pdf o jpeg. Il Ministero dell’Interno può richiedere ulteriore documentazione se lo ritiene necessario. Qualsiasi comunicazione da parte del Ministero verrà effettuata in modo telematico tramite lo stesso portale usato per l’invio della domanda e una notifica della comunicazione arriva via email al richiedente.

La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento del contributo di € 200,00, per cui l’interessato deve allegare anche la ricevuta del pagamento fatto sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione, compresa una nuova ricevuta di pagamento.

Bisogna tenere presente che alcuni Paesi non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

D.ssa Maria Elena Arguello

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