in

Cittadinanza per matrimonio: cosa è cambiato?

Sono un cittadino straniero mi sono sposato con un’italiana e abbiamo presentato domanda prima che entrasse in vigore la nuova legge. Le novità riguardano anche noi? 6 novembre 2009 – La Legge 15 luglio 2009 n.94, recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”, ha introdotto delle modifiche  sostanziali  in materia di cittadinanza italiana, la nuova legge è più  restrittiva rispetto a quella vecchia.

La legge è entrata in vigore l’8 agosto 2009, una tra le modifiche  più importanti riguarda il periodo di residenza necessario per poter presentare domanda per chiedere ed ottenere la cittadinanza per matrimonio.

Mentre prima bastavano sei mesi di residenza legale, dalla data di matrimonio, ora il termine è stato prolungato a due anni,  dopo il matrimonio, quindi  bisogna risiedere  legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

Altra novità è che prima si poteva ottenere la cittadinanza, anche se, dopo il periodo di convivenza necessario, i coniugi si separavano, ora se dopo la presentazione dell’istanza interviene la separazione tra i coniugi, l’istanza viene rigettata perché per la nuova legge il rapporto di “coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del ministero.”.

Il ministero dell’Interno, successivamente all’emanazione della legge, ha emanato varie circolari esplicative per cercare di chiarire dei casi particolari, il 6 agosto 2009, ha diffuso  una circolare (https://www.stranieriinitalia.it/news/circo17ago2009.pdf ) in cui chiarisce proprio cosa accade alle istanze presentare prima dell’entrata in vigore della nuova legge, l’8 agosto 2009, e quelle presentate dopo.

Le istanze presentate e ancora in istruttoria, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l’8 agosto 2009, per le quali risulta decorso  il termine biennale per la conclusione del procedimento, deve essere  applicata la norma vigente al momento della presentazione della domanda, quindi la  vecchia legge, questo perché secondo la giurisprudenza costante,colui che richiede la cittadinanza  dopo due anni dalla presentazione della domanda  diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, in forza del quale non si può più negare la cittadinanza

Per tutte le istanze che  sebbene presentate prima dell’entrata in vigore  della nuova legge ma per le quali non sono passati due anni si dovrà  applicare la nuova legge.

In questo caso occorrerà verificare se, alla data dell’8 agosto 2009, l’interessato risulta residente legalmente in Italia  da almeno due anni  dopo il matrimonio, e che persista il  rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento.

Inoltre dovrà essere presentata nuovamente tutta la documentazione in originale, quella che nella domanda era stata autocertificata.

La nuova legge, all’art 5,  prevede che in caso di figli nati o adottati dai coniugi i termini della residenza sono ridotti alla metà.

Inoltre quando si viene convocati per la notifica del decreto di conferimento, occorrerà produrre tutta la documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento,  sarà necessario portare l’atto integrale di matrimonio e il  certificato di esistenza in vita del coniuge italiano, (il decesso del coniuge, ai sensi dell’articolo149 c.c. determina infatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili).

Se gli Ufficiali di Stato Civile o le Autorità Diplomatico-Consolari dovessero venire a conoscenza di una separazione o di un divorzio tra i coniugi intervenuti  prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotato e trascritto il provvedimento sarà revocato.

Nel tuo caso quindi per capire in quale caso ricadi dovrai controllare la data  di presentazione della domanda. Se hai presentato la domanda  da più di due anni, prima  dell’8 agosto 2007,(quindi due anni prima che entrasse in vigore la nuova legge), alla tua domanda dovrebbe applicarsi la vecchia normativa.

Se invece  hai presentato la domanda  dall’9 agosto 2007 in poi  si applicherà la nuova normativa e  dovrai  ripresentare tutti i certificati in originale e, inoltre, versare il contributo di 200 euro previsto dalla circolare.

Mariangela Lioy

 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Cittadinanza: ecco come funziona in Europa

Influenza A: vaccino anche agli irregolari