in

Cittadinanza per nascita in Italia. Dopo i 19 anni posso ancora richiederla?

altBuongiorno. Sono nato in Italia e ho sempre vissuto qui. Non ho fatto la richiesta della cittadinanza al Comune quando ho compiuto i 18 anni e adesso ne ho 20. Posso presentare ancora la domanda per la cittadinanza italiana?

24 ottobre 2014 – Una volta superati i 19 anni, il cittadino straniero nato in Italia che non ha “presentato la dichiarazione di volontà” al Comune, può richiedere la cittadinanza italiana dopo 3 anni di residenza legale in base all’art. 9, comma 1, lett. a) della Legge 91/92.

Il requisito di 3 anni di residenza, per chi è stato sempre residente nel territorio italiano, è già soddisfatto per cui non bisogna attendere 3 anni per richiedere la cittadinanza dopo il compimento dei 19 anni.

La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia.

In questo caso bisogna comunque dimostrare di essere nato in Italia e di possedere un reddito non inferiore a 8.500 euro circa per anno, negli ultimi 3 anni prima della presentazione della domanda. Il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare,  per cui se si tratta di uno studente basterà dimostrare il reddito dei genitori.

Documenti da presentare
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno; (vedi il fac-simile)

2. passaporto in corso di validità;

3. copia integrale dell’atto di nascita del richiedente (vedi fac-simile);

4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).

Il Ministero dell’Interno può richiedere ulteriore documentazione se lo ritiene necessario. La richiesta di integrazione viene inviata all’interessato, tramite lettera raccomandata, all’indirizzo di residenza indicata dal richiedente nella domanda di cittadinanza. Per questo motivo è fondamentale che nel caso si cambi la residenza durante la procedura della cittadinanza, l’interessato deve comunicare il nuovo indirizzo alla Prefettura allegando copia della lettera di protocollo K/10 della domanda per evitare che la posta venga persa.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

 

CHI HA COMPIUTO I 18 ANNI DOPO IL 21 AGOSTO 2013

Dal 21 agosto 2013, gli Uffici dello Stato Civile del Comune devono inviare una lettera ai cittadini stranieri nati  e residenti da sempre in Italia comunicandoli la facoltà di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni. Tale lettera deve essere inviata al luogo di residenza e nei 6 mesi precedenti al compimento della maggiore età. La comunicazione deve contenere tutta l’informazione in merito alla possibilità di esercitare il diritto di accesso alla cittadinanza. (L. n. 98/2013).

Attenzione! Se la comunicazione non arriva entro il compimento dei 18 anni, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo un anno dal compimento dei 19 anni. La dichiarazione di volontà si fa presso il Comune di residenza. Superato quel limite di tempo, l’interessato dovrà richiederla alla Prefettura seguendo la procedura dettagliata sopra.

 

DOPPIA CITTADINANZA

Attenzione!! Bisogna tenere presente che alcuni Paesi non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.
 

 

D.ssa Maria Elena Arguello

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 2 Media: 5]

Forza Italia lancia sondaggio su ius soli con una mail a aderenti

Immigrazione. Merkel dura con Cameron: “Porte restano aperte in Ue”