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Cittadinanza. Posso chiederla anche se sono stato all’estero per quasi un anno?

altBuongiorno, sto preparando la domanda per la richiesta della cittadinanza. Per motivi di studio sono stato all’estero per quasi un anno. Questo influisce sul requisito della residenza?

6 febbraio 2015 – L’orientamento giurisprudenziale attuale ritiene che i brevi periodi di allontanamento per giustificati motivi (esigenze lavorative oppure di studio nonché assistenza alla famiglia di origine) non pregiudicano il requisito di residenza legale, presupposto fondamentale per la richiesta della cittadinanza per residenza.

La normativa applicata per la cittadinanza, considera legalmente residente in Italia lo straniero che adempie con i requisiti di permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica nel Comune (art. 1 del D.P.R. n. 572/93).

Quindi, per non pregiudicare la residenza legale, il richiedente deve dimostrare di aver mantenuto la propria iscrizione anagrafica presso il Comune competente così come deve dimostrare di essere stato in possesso di un valido titolo di soggiorno per il periodo nel quale è stato assente dal territorio nazionale.

Detto ciò, per poter usufruire dell’orientamento giuridico sopra menzionato, il richiedente dovrà allegare alla domanda, se richiesto dalle autorità competenti, l’idonea documentazione che dimostra il valido motivo dell’allontanamento temporaneo dal territorio italiano e il conseguente mantenimento della propria residenza legale in Italia.

Infine, si ricorda che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 delle Legge n. 91/92 è ampiamente discrezionale. Inoltre, una volta decorso il termine di legge per il trattamento della domanda di cittadinanza (2 anni dalla data in cui è stata depositata la richiesta), ed entro un anno da allora, l’interessato può inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro in merito alla pratica, chiedendone l’accesso agli atti, ai sendi della legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Per questa procedura non c’è la necessità di rivolgersi ad un avvocato, a meno che non si decida di rivolgersi al Tribunale.

Se si decide, invece, di presentare un’istanza al Tribunale Amministrativo del Lazio, con l'obiettivo di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza, l'interessato deve tener presente che nel caso in cui vinca la causa ciò non comporta automaticamente la concessione della cittadinanza, in quanto il Tar, nel momento in cui emette la sentenza, semplicemente obbliga al Ministero dell’Interno a concludere la pratica.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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