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Cittadinanza: serve il certificato penale? Dove devo richiederlo? L’esperto risponde

Roma, 23 febbraio 2022 – Quando si presenta la domanda di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, il richiedente deve produrre anche il certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza precedente.

Pertanto sarà necessario richiedere a tali Stati l’attestazione relativa ai precedenti penali a proprio carico, documento che deve essere tradotto e legalizzato dall’Ambasciata Italiana.

La legalizzazione consiste nell’attribuzione di valore (per la legge italiana in questo caso) ad un documento prodotto da altro Stato e perché ciò sia possibile è necessario che venga tradotto da un interprete accreditato presso il Consolato italiano ed essere sottoposto a controllo dall’autorità consolare italiana.

In alternativa alla legalizzazione, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1961, è possibile ricorrere all’ “apostille”, procedura più veloce ed economica che permette di rivolgersi direttamente all’autorità competente del proprio Stato (solitamente il Ministero degli Esteri) per ottenere una specifica annotazione, detta appunto Apostille, sul certificato.

Tale documento deve essere rilasciato dai Paesi esteri solo se il richiedente risulta iscritto all’anagrafe DOPO il compimento dei 14 anni, e NON ha mantenuto la residenza ininterrotta in Italia.

Inoltre è necessario ricordare che il certificato penale tradotto e legalizzato, o munito di postille, ha validità di 6 mesi dalla sua emissione e che pertanto dovrà essere prodotto nella domanda di cittadinanza entro tale termine.

Quanto alla posizione penale in Italia non sarà invece necessario produrre alcun certificato ma è pur sempre richiesto nell’apposito modulo di autocertificare se vi sono o meno condanne a proprio carico.
Occorre inoltre ricordare che l’autodichiarazione comporta una responsabilità penale per quanto dichiarato, pertanto in caso di falso il dichiarante si espone a possibile denuncia all’autorità giudiziaria; per tale ragione può quindi essere opportuno ed utile richiedere – prima dell’autodichiarazione – una visura del casellario giudiziario presso il tribunale del luogo di residenza, un certificato che riporta tutti gli eventuali provvedimenti penali a proprio carico.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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