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Cittadini comunitari. Come mettersi in regola?

Le condizioni e le procedure per soggiornare in Italia. Risponde l’esperto

Salve, sono una cittadina polacca entrata in Italia da un mese. Quali sono gli adempimenti previsti dalla legge per regolarizzare il mio soggiorno? Se non  trovo un lavoro posso comunque  rimanere in Italia o rischio l’espulsione?

Roma – 21 maggio 2008 – Ai cittadini polacchi, così come a tutti i cittadini dell’e Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nell’e Europea senza bisogno di richiedere alcun visto. L’unica condizione è il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.
Il cittadino UE, però, che ha intenzione di soggiornare in un determinato Paese comunitario, è tenuto ad assolvere precisi obblighi, stabiliti da norme emanate dallo Stato ospitante, anche se in attuazione  di principi dettati dalle istituzioni comunitarie (principi a volte disattesi o “violati”).
Lo Stato italiano, con il D. Lgs.  32/2008, in vigore solo dallo scorso 2 marzo, ha previsto che il cittadino dell’e (o il suo familiare) nel momento in cui entra nel territorio italiano, può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza. Nel caso in cui non sia stata effettuata tale dichiarazione, il soggiorno “si presume protratto da oltre tre mesi”, salvo prova contraria. Attualmente però le modalità circa la dichiarazione di presenza non sono ancora state determinate poiché deve essere emanato un decreto che ne stabilisca le condizioni.
In attesa di tale decreto è quindi consigliabile farsi apporre sul passaporto il timbro di entrata alla frontiera o conservare tutto ciò che possa dimostrare con certezza la data di ingresso (es. biglietto aereo).

Soggiorni inferiori a tre mesi
Per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni e formalità, oltre la dichiarazione di presenza summenzionata.

Soggiorni superiori a tre mesi – Iscrizione anagrafica
Il cittadino comunitario che decide di soggiornare in Italia per oltre tre mesi, ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe del Comune di dimora. A tale iscrizione, che sostituisce integralmente la richiesta della carta di soggiorno Ce, abolita da oltre un anno, consegue il rilascio della  “attestazione anagrafica”
Il diritto di soggiorno e pertanto l’iscrizione anagrafica sono riconosciuti al cittadino comunitario che sia
– lavoratore subordinato o autonomo;
– studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale purché in possesso di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e di un’assicurazione sanitaria;
– cittadino comunitario in possesso di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e di un’assicurazione sanitaria.
Occorre quindi documentare l’attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore); l’iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria e il possesso delle risorse economiche (nel caso di comunitario studente); o le risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.

Alla domanda di iscrizione occorre allegare:
1) documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
2) codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
3) dichiarazione di dimora abituale;
4) documentazione relativa all’attività lavorativa. I lavoratori subordinati: ultime buste paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i domestici ovvero il  contratto di lavoro, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro circa l’attualità del rapporto di lavoro (I cittadini romeni e bulgari, per l’esercizio di alcune attività lavorative devono anche produrre copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione). I lavoratori autonomi: copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero certificato attribuzione partita Iva, autorizzazioni o licenze quando previste, ecc.
5) 2 marche da bollo da Euro 16,00.   
Si fa presente che, nella realtà, alcuni uffici comunali richiedono, ai fini dell’iscrizione anagrafica, altri documenti, rispetto a quelli indicati. E’ utile, pertanto, contattare direttamente l’ufficio competente prima di procedere alla richiesta.
L’attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata al cittadino comunitario ha validità di 5 anni. Dopo i primi 5 anni di soggiorno regolare e continuativo il cittadino comunitario avrà diritto all’attestazione di iscrizione anagrafica permanente a durata indeterminata.

L’allontanamento
Se invece, scaduti i tre mesi dall’ingresso il cittadino UE non riesce a “regolarizzare” il proprio soggiorno in Italia secondo le disposizioni di legge, può essere allontanato dal territorio nazionale. L’allontanamento può essere disposto anche se, successivamente all’iscrizione anagrafica, vengono meno le condizioni che hanno determinato il diritto al soggiorno.
Il provvedimento è adottato dal Prefetto, anche su segnalazione motivata del sindaco, e prevede un termine per l’allontanamento che non può essere inferiore ad un mese. Unitamente al provvedimento e’ consegnata all’interessato “un’ attestazione di obbligo di adempimento” dell’allontanamento che il cittadino UE deve presentare  agli uffici di un consolato italiano presso il Paese in cui si reca a seguito dell’allontanamento.
Il provvedimento non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. Se il cittadino UE viene sorpreso sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, e non dimostra che ha presentato l’attestazione al consolato italiano, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.
Più in generale si ricorda che può essere disposto l’allontanamento, anche se il cittadino Ue è regolarmente iscritto all’Anagrafe, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Cittadino comunitario alla ricerca di un’occupazione
Il cittadino EU alla ricerca di un primo impiego in Italia che non ha i requisiti per richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune, secondo quanto precedentemente illustrato, anche dopo il decorso del periodo dei primi tre mesi, non può essere allontanato fino a quando può dimostrare di essere iscritto nel Centro per l’impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Avv. Mascia Salvatore

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