Ho ritirato stamattina il permesso di soggiorno per motivi familiari e ho notato che c’è scritto “perm. unico lavoro”. Con questo permesso di soggiorno possono lavorare negli altri Paesi UE?
05 maggio 2015 – Dal 6 aprile 2014 viene inserita la dicitura “perm. unico lavoro” nei permessi di soggiorno, di durata annuale oppure biennale, che consentono di svolgere regolarmente un’attività lavorativa anche se il permesso di soggiorno rilasciato non è legato effettivamente ad un rapporto di lavoro.
Questa dicitura, infatti, viene inserita ai sensi D.Lgs. n. 40/2014, che prevede che lo straniero titolare di questo documento di soggiorno sia informato dei diritti conferitegli dal permesso stesso. In poche parole, si tratta di un documento di soggiorno unico per vivere e lavorare nello Stato UE che lo rilascia, ma non è valido per lavorare in altri Paesi dell’e Europea perché non è un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno).
Per la precisione, con questo permesso di soggiorno, come specificato nella Direttiva 2011/98/UE, si può entrare, uscire e soggiornare nello Paese che lo ha rilasciato, così come si può circolare liberamente all’interno del territorio nazionale oppure recarsi temporaneamente negli altri Stati UE per brevi soggiorni (massimo 90 giorni ogni 6 mesi), ma non lavorare come specificato sopra.
Inoltre, la dicitura “perm. unico lavoro” facilita al datore di lavoro per capire se può o meno procedere all’assunzione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi che non siano per lavoro.
Attenzione, però, perché in alcuni tipi di permesso di soggiorno, con i quali è possibile lavorare, non verrà aggiunta comunque questa dicitura. Nel dettaglio:
- Nel documento di soggiorno rilasciato ai familiari dei cittadini UE,
- Nel permesso di soggiorno UE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno),
- Nella carta blu UE (rilasciata ai lavoratori altamente qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi),
- Nel permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
- Nel permesso di soggiorno per lavoro autonomo,
- Nel permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i e r (lavoratori distaccati e/o altamente qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi),
- Nel permesso di soggiorno per studio o formazione (consente l’attività lavorativa per un massimi di 1044 ore all’anno)
- Nel documento di soggiorno rilasciato agli stranieri che soggiornano in Italia a titolo di protezione internazionale (motivi umanitari, status di rifugiato e protezione sussidiaria)
D.ssa Maria Elena Arguello
Con el «permesso unico per lavoro» ¿puedo vivir y trabajar también en otros países de la UE? (Expresolatino.net)
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