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Come divento cittadina italiana per matrimonio? E mio figlio?

Salve, sono cittadina extracomunitaria, sposata da poco meno di un anno con un cittadino italiano. Ho un figlio, che è ancora piccolo, avuto con un mio connazionale, prima del matrimonio. Volevo chiedere se posso richiedere la cittadinanza italiana e come fare. Se divento cittadina italiana lo sarà anche mio figlio?

Presupposti per presentare l’istanza
A seguito della riforma operata dal Legislatore italiano nel 2009 (legge n. 94/2009), che ha modificato alcune norme della legge sulla cittadinanza (legge n. 91/1992), il cittadino extracomunitario, coniugato con un cittadino italiano, ha facoltà di presentare la domanda per l’ottenimento della cittadinanza italiana, dopo che sia trascorso un tempo minimo dalla celebrazione del matrimonio pari ad almeno due anni di residenza legale (con titolo di soggiorno ed iscrizione anagrafica) in Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se la residenza è all’estero.
I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La domanda
La domanda va presentata presso gli uffici della Prefettura competente per territorio, abilitati al ricevimento delle domande sulla richiesta di cittadinanza. Per inoltrare la domanda è previsto il pagamento di un contributo pari ad € 200,00 ed una marca da bollo pari ad € 14,62.

I moduli per presentare la domanda ed una guida alla procedura, sono presenti sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) alla sezione “cittadinanza”.

I documenti da allegare alla domanda sono: estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato presso la Rappresentanza diplomatica italiana; certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato presso la Rappresentanza diplomatica italiana; titolo di soggiorno; atto integrale di matrimonio (se celebrato all’estero, il matrimonio deve avere validità civile in Italia e deve essere riconosciuto e trascritto nei registri dello Stato civile. L’atto integrale di matrimonio dovrà essere tradotto e legalizzato presso la Rappresentanza diplomatica italiana); stato di famiglia; certificato storico di residenza; certificato di cittadinanza italiana del coniuge; eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide.

 

Per quanto concerne i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti italiani, di recente il Ministero dell’Interno (circolare n. 6415 del 17 maggio 2011) ha specificato che detta documentazione può essere acquisita dagli stessi Uffici e non richiesta a corredo della domanda. Nel caso in cui la documentazione presentata dovesse risultare incompleta, lo straniero verrà convocato presso gli Uffici della Prefettura per effettuare le integrazioni necessarie al completamento dell’istruttoria. In caso di richiesta di integrazione, la Prefettura fornisce un termine entro il quale provvedere, decorso il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Il Dipartimento per le libertà civile e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, ha attivato un servizio che consente di conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche on line, accedendo al sito internet del Ministero alla sezione “cittadinanza”.

La normativa prevede che la procedura di concessione della cittadinanza italiana si concluda entro 730 giorni dalla presentazione dell’istanza, qualora la documentazione presentata sia completa.
La domanda non può essere rigettata quando dalla data di presentazione dell’istanza, completa della documentazione richiesta, sia decorso il termine di due anni.

Al termine della procedura, qualora la cittadinanza sia concessa, la Prefettura provvederà a notificare al richiedente il decreto del Ministero dell’Interno di concessione della cittadinanza. Dopo la notifica del decreto, il neo cittadino italiano dovrà recarsi presso gli uffici del Comune per prestare il giuramento davanti all’Ufficiale di Stato civile.

Circostanze che impediscono la concessione della cittadinanza
Impedimenti alla concessione della cittadinanza italiana, sono l’essere stato condannato definitivamente per reati di particolare gravità (la pena prevista deve essere di almeno 3 anni di reclusione), sia in Italia che all’estero (pena superiore ad un anno per reati non politici), a meno che non vi sia stata riabilitazione oppure, qualora sussistano motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Scioglimento del matrimonio e riconciliazione
Nel caso specifico della cittadinanza richiesta per matrimonio, ulteriore impedimento è determinato dallo scioglimento del matrimonio. La legge prevede infatti che in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cittadinanza non possa essere concessa, anche se l’istanza è stata già presentata.

In relazione allo scioglimento del matrimonio, si fa presente che con una recente circolare il Ministero dell’Interno (circolare del 17 maggio 2011 n. 6415), ha preso in considerazione l’istituto della riconciliazione, ossia della riappacificazione tra i coniugi, sottolineando che, ai fini della concessione della cittadinanza la riconciliazione tra i coniugi è presa in considerazione ai fini dell’ammissibilità della domanda solo qualora sia “espressa” secondo quanto disposto dall’articolo dell’articolo 157 del codice civile ed annotata a margine dell’atto di matrimonio.

In caso di riconciliazione di fatto la domanda sarà rigettata o dichiarata inammissibile.
Inoltre, chiarisce sempre il Ministero nella circolare, in caso di riconciliazione espressa dei coniugi, il requisito del periodo temporale necessario per l’ottenimento della cittadinanza italiana (la residenza legale di almeno due anni nel territorio della Repubblica ovvero tre anni se i coniugi risiedono all’estero) deve decorrere dall’inizio e per intero, facendo coincidere il termine iniziale con la data di dichiarazione di riconciliazione annotata nell’atto di matrimonio. Ciò anche qualora la riconciliazione sia intervenuta in prossimità dello spirare del termine biennale previsto per la conclusione della procedura. Tale chiarimento, ad avviso del Ministero, risulta necessario per evitare la strumentalizzazione dell’istituto della riconciliazione.

Sorte del figlio minore dello straniero che acquista la cittadinanza
Per quanto riguarda i figli, la legge dispone che il figlio minorenne del cittadino straniero divenuto cittadino italiano qualora sia convivente con il genitore, acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione (ad esempio il certificato di iscrizione anagrafica). In relazione al requisito della convivenza si segnala inoltre il decreto della Corte di appello di Salerno n. 32 del 20 agosto 2009 nel quale i Giudici affermano che la ratio di detta disciplina pare risiedere nel fatto che l’effettività della convivenza garantisce la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continua ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza.

Poiché l’ acquisto di cittadinanza da parte del minore deriva automaticamente dall’acquisto della cittadinanza da parte del genitore occorre effettuare l’attestazione e la trascrizione presso i registri dello Stato Civile. Se l’acquisto è avvenuto in Italia la competenza sarà del Sindaco del Comune di residenza; nel caso in cui l’acquisto si sia perfezionato all’estero sarà la Rappresentanza diplomatica italiana competente a trasmettere la relativa attestazione che andrà trascritta nei registri della cittadinanza.

Al raggiungimento della maggiore età il figlio, con eventuale doppia cittadinanza potrà, attraverso una dichiarazione da effettuarsi all’Ufficiale dello Stato civile decidere se mantenere la cittadinanza italiana o rinunciarvi.

 

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