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Responsabilità del datore di lavoro che assume alle sue dipendenze stranieri privi di idoneo titolo di soggiorno

Corte di Cassazione – Sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011

 

 

Con la sentenza n. 32934, la Corte di Cassazione mette in risalto la responsabilità del datore di lavoro che assume alle sue dipendenze stranieri privi di idoneo titolo di soggiorno.

L’articolo 22 comma 12 del decreto legislativo 286 del 1998 dispone che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.” Anche qualora, in buona fede, il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggriono, credendo cioè che lo straniero ne sia in possesso, ciò non lo esime dalla responsabilità penale.

Non esime dalla responsabilità penale il datore di lavoro che si sia fidato delle rassicurazioni verbali degli stranieri in ordine al possesso del permesso di soggiorno.

Non esime dalla responsabilità penale neanche  aver preso visione della richiesta di permesso di
soggiorno avanzata dallo straniero.

Il datore di lavoro, prima di occupare alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario, deve assicurarsi che questo si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 22 del Testo Unico, perchè l’aver creduto, anche in buona fede, che lo straniero vi si trovasse, non lo esime dalla responsabilità penale.

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