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Come funziona il permesso di soggiorno per attesa occupazione? L’esperto risponde

Roma, 13 novembre 2023 – Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Lo straniero potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.

Gli verrà rilasciato dalla Questura competente un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016.

Pertanto, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere inoltrata attraverso la compilazione del Kit Postale.

Documenti da presentare:

  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, istituiti presso il Centro per l’Impiego;
  • copia del permesso di soggiorno in possesso.

I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno diritto a:

  • stipulare contratti di affitto
  • stipulare contratti di assicurazione
  • accedere all’assistenza sanitaria a parità di trattamento con i lavoratori (anche medico di base)
  • mantenere l’iscrizione anagrafica
  • presentare domanda di rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso in cui stipulino un contratto di lavoro e siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art 9 del Testo Unico.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato

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