Sono un cittadino romeno, ho lavorato regolarmente in Romania per 30 anni e ho versato lì i contributi. Mi sono trasferito in Italia e ho un nuovo lavoro regolare con versamento di contributi. Si avvicina l’età per chiedere la pensione e molto probabilmente rimarrò in Italia. I contributi versati in Romania potranno essere sommati a quelli in Italia? Quando potrò andare in pensione?
1 gennaio 2015 – L’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell’e Europea. Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’e europea, il diritto alla pensione viene accertato con il sistema della totalizzazione ossia, sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero.
L’importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (chiamato sistema del pro-rata). La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all’altro.
La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c’è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall’Ente previdenziale dell’altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane.
Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione. I periodi di lavoro svolto in Italia ed all’estero non devono essere coincidenti.
Facciamo un esempio pratico: Un lavoratore ha lavorato per 16 anni in Germania, poi si trasferisce in Italia dove lavora per altri 10 anni. Senza il meccanismo della totalizzazione l’interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo (che è di 20 anni). L’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente l’importo della pensione sarà calcolato solo sui 10 anni di contributi versati in Italia. La Germania liquiderà la propria pensione sui 16 anni di contribuzione.
La totalizzazione non è possibile qualora il richiedente sia già titolare di un’altra pensione, o comunque abbia raggiunto i requisiti minimi per beneficiare del trattamento pensionistico in un altro Stato U.E.
La domanda
Nei paesi della Comunità Europa la domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza presso l’istituzione competente in quello Stato. Sarà l’istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all’ente pensionistico estero interessato. Nei moduli presenti sul sito INPS (www.inps.it) è presente un’apposita sezione dove indicare il periodo di lavoro all’estero.
Si consiglia comunque di rivolgersi ad un patronato o direttamente all’INPS per inoltrare la domanda di totalizzazione e più in generale per avere tutte le informazioni necessarie.
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