Buongiorno, sono un cittadino romeno e vorrei avere informazioni sull’assistenza sanitaria in Italia. Ora che vivo qui ho gli stessi diritti di un italiano?
12 gennaio 2012 – Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, garantito dalla Carta Costituzionale. Tutti, quindi, indistintamente devono poter essere garantiti nell’assistenza sanitaria a prescindere dalla loro situazione di regolarità del soggiorno della situazione reddituale.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari, distinguiamo tre situazioni:
-cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi.
-cittadini comunitari che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi.
-cittadini comunitari che pur trovandosi nel territorio italiano, non hanno i requisiti per potersi iscrivere al servizio sanitario nazionale, si trovano in situazioni di indigenza e senza possibilità di avere una copertura sanitaria.
Cittadini Comunitari in soggiorno inferiore a 3 mesi in Italia
Per i cittadini comunitari che soggiornano per un periodo inferiore ai tre mesi in Italia non è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. Se un cittadino UE ha necessità di cure ed assistenza sanitaria infatti, possono rivolgersi direttamente presso le strutture pubbliche per richiedere le prestazioni di cui necessitano (nel caso in cui la prestazione sia a pagamento sarà necessario pagare un apposito “ticket” per ricevere l’assistenza). Alla struttura sanitaria, il cittadino comunitario dovrà presentare la TEAM – tessera europea di assicurazione e malattia – (tessera che permette di usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie durante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell’Unione Europea).
Nel caso in cui il cittadino comunitario non sia in possesso della TEAM, per ricevere assistenza dovrà essere provvisto di una copertura sanitaria (una polizza assicurativa ad esempio).
Se sprovvisto della tessera europea di assicurazione e malattia e senza copertura sanitaria, il cittadino comunitario, avrà diritto solo alle cure necessarie ed urgenti, cure per la tutela della salute del minore, della maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza, alle vaccinazioni, alla cura e profilassi delle malattie infettive.
Cittadini Comunitari in soggiorno superiore a 3 mesi in Italia
I cittadini europei che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi in Italia, devono essere in possesso di un’assicurazione sanitaria, oppure devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR). Il diritto all’iscrizione vale per coloro che svolgono un’attività lavorativa, per i loro familiari, per i familiari di cittadini italiani. Il diritto all’iscrizione sussiste anche per i lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea, i richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia, i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia. (titolari di formulari E106, E109, E120, E121).
Per richiedere l’iscrizione, i cittadini comunitari possono recarsi presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) territorialmente competente con un’autocertificazione della residenza anagrafica ed un documento valido di identità. A seconda poi delle singole situazioni saranno richiesti i documenti che attestano il possesso dei requisiti per ogni cittadino (ad esempio il lavoratore dovrà presentare copia del contratto di lavoro).
Vi sono poi altre situazioni che determinano la facoltà di essere iscritti al SSR. Ad esempio i dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.
Cittadini Europei privi di copertura sanitaria
I cittadini europei, non in possesso dei requisiti per poter essere iscritti al SSR, e senza una copertura sanitaria che derivi ad esempio da una polizza assicurativa, né con tessera TEAM, hanno comunque diritto alle cure necessarie ed urgenti. In particolare una circolare del Ministero della salute (circolare 19 febbraio 2008) specifica che “i cittadini comunitari hanno diritto alle cure indifferibili ed urgenti. Tra queste si ritengono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
– alla tutela dei minori ai sensi della Convenzione di New York…;
– alla tutela della maternità, all’interruzione della gravidanza, a parità con le donne iscritte al SSR;
Infine devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della normativa vigente nazionale.”
La competenza per l’adozione di queste attività è di competenza delle Regioni.
Per poter usufruire di queste prestazioni, il cittadino comunitario deve poter essere identificato, ed è quindi necessario che esibisca un proprio documento valido di identità. Questo perché mediante l’identificazione dello straniero, sarà possibile per lo Stato italiano, rivolgersi allo Stato di origine dello straniero per il recupero delle spese necessarie per le prestazioni sanitarie effettuate.
A seguito quindi dell’esibizione del passaporto e della dichiarazione di domicilio nel territorio della Regione da parte dello straniero, che dovrà essere effettuata su un modulo, verrà rilasciata al cittadino comunitario una particolare tessera con l’indicazione di un codice. Si tratta del codice E.N.I. ( ovvero Europeo Non Iscritto). Questa tessera ha validità di sei mesi ed è rinnovabile.
La tessera con il codice E.N.I. è rilasciata dalle ASL o dagli Ospedali. Il codice E.N.I. può avere valore solo regionale, trattandosi di materia lasciata alla competenza delle Regioni. Il possesso del codice E.N.I. consente la cura per le patologie indicate nella circolare del Ministero della Salute, e comunque per le cure urgenti, necessarie ed indifferibili.
(aggiornato a marzo 2015)