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Come funziona l’autocertificazione?

Sono un cittadino extracomunitario soggiornante in Italia e vorrei sapere se posso usare l’autocertificazione. Come si fa?

Roma – 4 gennaio 2012 – L’autocertificazione consente di presentare dichiarazioni in sostituzione di certificati.

Le amministrazioni pubbliche, o i gestori di servizi pubblici, o le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, gestione delle reti telefoniche o anche le società private, hanno l’obbligo di chiedere al cittadino di autocertificare alcuni stati o fatti a lui appartenenti.

Inoltre il testo unico sulla documentazione amministrativa, il DPR 445/2000, stabilisce che le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini  in tutti quei casi in cui si può effettuare l’autocertificazione, pena la violazione dei doveri  d’ufficio.

Gli uffici pubblici, quindi, devono non solo chiedere l’autocertificazione per snellire la burocrazia ma devono accettare l’autocertificazione, oggi divenuto un obbligo con l’introduzione delle nuove regole.

L’autocertificazione può esser fatta in due modi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZION: consiste in una dichiarazione firmata dall’interessato, prodotta in sostituzione dei certificati rilasciati dalle amministrazione pubbliche, che contiene informazioni su  qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Deve, inoltre, essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ consiste sempre in una dichiarazione firmata dall’interessato su stati, qualità  personali e fatti, ma la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento che, nella sua veste di funzionario pubblico, deve identificare con documento l’interessato e attestare che l’autoenticità della firma.

Entrambe le dichiarazioni sostitutive devono contenere il richiamo alle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci e l’informativa in materia di privacy.

Anche i  cittadini di paesi extracomunitari possono effettuare l’autocertificazione  limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Questo vuol dire in pratica che si possono autocertificare tutte le notizie contenute nei registri della pubblica amministrazione italiana, sostituendo i certificati originali con  l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si può autocertificare il matrimonio se è stato celebrato in Italia,  oppure dichiarare il possesso di un diploma se lo  si è conseguito presso una scuola italiana.

Non è possibile, invece, autocertificare il possesso di un titolo di studio se è stato conseguito nel paese di origine, oppure la nascita se è avvenuta all’estero.

Naturalmente ogni cittadino è responsabile per quello che dichiara con l’autocertificazione e le amministrazioni possono effettuare dei controlli a campione  su quanto dichiarato per verificare la verità e in caso di falsa dichiarazione, scatta la denuncia penale e la possibilità, in caso di processo, di venire condannati.

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