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Come opporsi a una cartella di pagamento ritenuta ingiusta?

Salve sono un cittadino straniero in regola. Vivo e lavoro in Italia da molti anni. Mi è arrivata una cartella di pagamento ma non si capisce a cosa si riferisce. Cosa devo fare?

La cartella di pagamento
Le cartelle di pagamento (o cartelle esattoriali) sono atti emessi per la riscossione di somme che, per diverse ragioni dovevano essere pagate da parte del destinatario della cartella, e che invece, sono rimaste insolute (non pagate). Le cartelle possono essere emesse per il mancato pagamento nei termini di legge di sanzioni amministrative, imposte e tributi, contributi previdenziali.
Generalmente, gli enti che dovrebbero ricevere il pagamento (Comuni, enti previdenziali ecc.) incaricano altri soggetti (cosiddetti Concessionari o Agenti per la riscossione) per il recupero degli importi dovuti.

E’ bene evidenziare infatti, che il pagamento di sanzioni amministrative, tributi e contributi previdenziali è soggetto a termini. In alcuni casi, il pagamento può essere anche effettuato oltre i termini indicati dalla legge, e possono essere dovute delle maggiorazioni dovute al ritardo; in altri casi invece, il decorso il termine innesca comunque il meccanismo di riscossione coattiva effettuato mediante i Concessionari, rendendo quindi inutile il pagamento fuori dei termini.
Non sempre, le somme richieste sono legittime e dovute. Può accadere infatti che per diversi motivi, venga emessa una cartella di pagamento dal Concessionario e gli importi indicati, non siano in realtà dovuti da parte del destinatario. Ad esempio, perché i pagamenti che hanno dato luogo all’emissione della cartella sono già stati assolti correttamente oppure, perché non è mai stato notificato l’atto presupposto da cui origina la cartella. Ancora ad esempio vi può essere un errore di persona. I motivi per cui una cartella di pagamento può essere considerata illegittima sono di varia natura.

Cosa fare se una cartella è ritenuta illegittima
Nel caso in cui si ritenga una cartella illegittima e gli importi indicati non dovuti occorre impugnarla, cioè adire la competente Autorità giudiziaria al fine di verificare la legittimità o meno della cartella.
Anche in questo caso occorre rispettare dei termini per impugnare, che variano a seconda che oggetto della cartella siano sanzioni amministrative, contributi o imposte non pagate, ed è bene, individuare esattamente quale Autorità giudiziaria adire. Ad esempio, le cartelle emesse per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, in particolare le multe per violazione al codice della strada, vanno impugnate innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria (il Giudice di pace). Se si tratta del mancato pagamento di imposte occorre adire le Commissioni tributarie. Il Giudice del lavoro è invece competente a valutare la legittimità delle cartelle emesse per il mancato pagamento di contributi. In altri casi ancora, la competenza è del Tribunale ordinario.
Qualora l'illegittimità sia palese, ci si può rivolgere presso gli sportelli degli stessi Concessionari oppure presso altri Enti (che dovrebbero essere indicati nella cartella) per chiedere la revoca o l'annullamento.
Inoltre, a volte, sarà possibile stare in giudizio personalmente mentre, in altri casi sarà necessaria l'assistenza di un professionista che, a seconda dell'oggetto della cartella potrà essere un avvocato, un commercialista o un altro professionista abilitato all'assistenza. Il consiglio è comunque, in caso si riceva una cartella di pagamento o un qualunque altro provvedimento emesso dai Concessionari della riscossione, quello di rivolgersi al più presto ad un professionista, al fine di valutare la strada da seguire.

Attenzione alla possibile esecuzione
E' opportuno segnalare che le cartelle di pagamento inviate dai Concessionari per la riscossione, sono gli ultimi atti che precedono l'esecuzione vera e propria da parte del creditore nei confronti di chi non ha pagato ciò che era dovuto. Sono in sostanza, l'ultima possibilità concessa per evitare che si proceda al fermo amministrativo della autovettura, all'iscrizione di ipoteca sulla casa o al pignoramento di beni mobili o di un quinto dello stipendio. Tali atti esecutivi possono essere posti in essere in dipendenza del valore del debito.
L'impugnazione nei termini della cartella, non sospende la fase dell'esecuzione. La sospensione può essere richiesta al Giudice adito, il quale può concederla o meno. Se la concede, l'esecuzione non può essere avviata fino alla fine del giudizio. Se non la concede, sarà opportuno pagare quanto richiesto salvo poi il diritto ad essere rimborsati in caso di vittoria e di annullamento della cartella.

Avv. Andrea De Rossi
 

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