Ho sposato un italiano. Qual’è la procedura per chiedere la cittadinanza?
Roma – 23 novembre 2010 – Secondo la legge sulla cittadinanza, può diventare italiano chi sposa un cittadino o cittadina italiana. Può presentare la richiesta di cittadinanza anche chi ha sposato un cittadino originariamente straniero che poi è diventato italiano, ad esempio perché residente in Italia da oltre dieci anni.
Si tratta di un vero e proprio diritto, escluso solo in presenza di condanne per reati particolarmente gravi, pronunciate in Italia o all’estero, e quando il richiedente possa essere considerato un pericolo per la sicurezza dello stato italiano o per l’ordine pubblico.
Il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio non avviene in modo automatico, ma solo in presenza di determinati requisiti e dopo aver seguito una precisa procedura. Vediamo come funziona.
Il coniuge extracomunitario o comunitario di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni dal matrimonio se risiede legalmente in Italia, oppure dopo tre anni se risiede all’estero. Questi termini vengono ridotti della metà quando ci sono figli nati o adottati dai coniugi.
Se si risiede in Italia, il cittadino extraUe deve avere il permesso di soggiorno, il comunitario invece l’attestato di soggiorno ed entrambi devono avere l’iscrizione all’anagrafe del Comune, cioè la residenza. Se invece risiedono in un altro Paese, dovranno essere in regola con le norme sul soggiorno in quel Paese.
Il vincolo matrimoniale deve essere esistente fino al momento del riconoscimento della cittadinanza e della emissione del relativo decreto di riconoscimento della cittadinanza. La cittadinanza viene concessa quindi solo se non è intervenuto scioglimento, annullamento del matrimonio, divorzio o separazione dei coniugi. È inoltre fondamentale che i coniugi vivano insieme.
COSA FARE
Per richiedere la cittadinanza italiana bisogna presentare domanda presso la Prefettura del luogo di residenza, utilizzando il modello A (https://www.stranieriinitalia.it/cittadinanza-modello_a_cittadinanza_per_matrimonio_4891.html) distribuito in Prefettura. Chi risiede all’estero può invece presentare la domanda direttamente al Consolato italiano.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana occorre allegare tutta una serie di documenti. Vediamo quali.
1. copia del permesso di soggiorno degli extracomunitari o dell’attestato di soggiorno dei cittadini comunitari;
2. atto integrale di matrimonio;
3. estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato dal Consolato Italiano.
4. certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale Penale Italiano.
5. certificato storico di residenza
6. certificato di stato di famiglia
7. certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi Terzi di residenza tradotto e legalizzato dal Consolato italiano.
8. certificato di cittadinanza italiana del coniuge
9. ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200.00 e marca da bollo da 14,62 euro.
Per il pagamento del contributo di 200 euro è stato attivato un conto corrente postale intestato al Ministero dell’Interno e il bollettino prestampato per il versamento è reperibile presso le Prefetture e negli uffici postali.
Il contributo va pagato anche da chi presenta la domanda nel suo Paese d’Origine, attraverso bonifici esteri o utilizzando il circuito europeo delle organizzazioni postali. In questo caso, conviene chiedere i dettagli per il versamento al consolato italiano.
LA PROCEDURA
Una volta presentata la domanda, la Prefettura, può richiedere dei documenti integrativi. Questi vanno consegnati al più presto, altrimenti si rischia che la domanda venga dichiarata inammissibile.
La Prefettura provvede poi all’istruttoria inviando telematicamente la domanda al Ministero dell’Interno e richiedendo i pareri alla Questura e al Ministero della Giustizia.
Durante questo iter la Questura può effettuare degli accertamenti sulla convivenza dei coniugi. Se risulta che non convivono più insieme la domanda di cittadinanza potrà essere rigettata.
La legge sulla cittadinanza prevede che tutta la procedura debba concludersi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda cioè entro 2 anni.
Trascorso questo periodo senza che la Prefettura abbia notificato il provvedimento di riconoscimento o di rigetto, il cittadino può presentare un ricorso al Tribunale Civile per farsi riconoscere la cittadinanza italiana.
E’ comunque possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito cittadinanza.interno.it. oppure contattando il Call Center del Ministero dell’Interno (06 – 48042101 – 102 -103 -104 ), che rilascia informazioni anche sulla normativa e sulla procedura per ottenere la cittadinanza.
In entrambi i casi, per poter avere informazioni, è necessario comunicare il codice “K10” che viene assegnato dalla Prefettura dopo qualche tempo dalla presentazione della domanda. Tale codice viene indicato nella lettera con la quale la Prefettura comunica che sta provvedendo ad esaminare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In caso di accoglimento, il Ministero dell’Interno invia il proprio decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a notificarlo all’interessato.
Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo, dalla consegna del decreto, per prestare giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza e restituire il permesso di soggiorno.
Dal giorno successivo al giuramento il cittadino straniero diventa cittadino italiano e può presentare la richiesta di rilascio del passaporto in Questura.
ATTENZIONE: L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA FA PERDERE LA CITTADINANZA DI ORIGINE SOLO SE LA LEGGE DEL PAESE DI ORIGINE NON PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI AVERE LA DOPPIA CITTADINANZA. LA LEGGE ITALIANA RICONOSCE INFATTI LA POSSIBILITA’ DI AVERE LA DOPPIA CITTADINANZA.
AVV. MASCIA SALVATORE